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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione, Sez. Lav., 25 settembre 2025, n. 26170

Codatorialità e gruppi di imprese

La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali.


Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, sentenza 2 settembre 2025

Sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore e loro sostituzione con i dipendenti della Committente

Il Committente può legittimamente utilizzare proprio personale interno già in forza e propri strumenti di lavoro per far fronte allo sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore.

Secondo il Giudice, non vi sono ragioni per non consentire anche al Committente di attenuare le conseguenze dell'astensione dei lavoratori dell'Appaltatore, sempre entro i medesimi limiti normativi. Diversamente ragionando, si finirebbe per andare contro il principio per cui il datore di lavoro, diretto destinatario dell'azione di lotta sindacale, può fronteggiare l'interruzione o il calo della produzione utilizzando altri prestatori presenti nell'organico aziendale, seppur nei limiti normativamente previsti.

Contratto di agenzia

Cassazione, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 25367

Contratto di agenzia: la forma scritta è requisito per la prova del contratto e non della sua validità

In tema di agenzia la forma scritta è requisito per la prova e non per la validità del contratto ed il requisito formale è integrato non soltanto dal documento contrattuale ma da qualunque atto dal quale sia desumibile il rapporto esistente tra preponente ed agente. La prova scritta può essere costituita dalle fatture emesse dall'agente per le provvigioni maturate, quando le fatture rappresentino tacita accettazione di misure provvisionali diverse da quelle originariamente pattuite, con pacifica protratta applicazione delle nuove previsioni provvigionali e quindi con prova inequivoca per facta concludentia, di conoscenza ed accettazione di entrambe le parti della nuova regolazione del rapporto. Irrilevante la mancata sottoscrizione di nuova pattuizione contrattuale.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21901

Circolazione stradale – assicurazione della responsabilità civile – valutazione della condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro

La valutazione della concreta condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro e la conseguente ripartizione dell'apporto causale rispettivamente dato rientrano nella competenza del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23822

Circolazione stradale – tutela risarcitoria per terzo trasportato ex art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 e L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato

La tutela prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento 'a prescindere dall'accertamento della responsabilità', presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Non è applicabile, quindi, ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo. La Suprema Corte afferma che “La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963)”.

Diritto bancario

Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza, 30 luglio 2025, n. 4026

Contratto di mutuo fondiario – validità del calcolo interessi nel piano di ammortamento “alla francese”

Il piano di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, essendo calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente. Pertanto, tale metodo non viola il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.


Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 7 agosto 2025, n. 22779

Rappresentanza processuale della persona giuridica – onere della prova del potere rappresentativo – potere del Giudice ex art. 182 c.p.c. di rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l'onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 20 agosto 2025, n. 23592

Legittimità del recesso del promissario acquirente in caso di mancata tempestiva attivazione del promittente venditore per l’ottenimento dei documenti necessari

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promittente venditore non si attivi tempestivamente per ottenere il rilascio dei documenti necessari alla definizione della pratica di sanatoria edilizia e alla liberazione del bene da vincoli quali gli usi civici, il recesso del promissario acquirente può essere considerato legittimo.


Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23815

Contratto preliminare di vendita immobiliare – risoluzione del contratto per inadempimento – effetto interruttivo della prescrizione

L'effetto interruttivo della prescrizione si estende anche ai diritti subordinati inerenti al medesimo rapporto contrattuale, come la domanda di risoluzione del contratto, nonostante nel primo giudizio fosse stata proposta solo la domanda principale di esecuzione in forma specifica.


Tribunale di Vicenza, 13 settembre 2025, Est. Limitone

Trust - registro delle Imprese: iscrizione di una sentenza da parte del Conservatore

Il Conservatore del registro delle imprese, quando iscrive una sentenza, non deve compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma deve solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “corretta catena di trasferimenti”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa.


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 26 maggio 2025, n. 13959

Contratto preliminare di compravendita di immobile – difformità catastale e sua regolarizzazione

La difformità catastale di un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita non determina di per sé un grave inadempimento del promittente venditore tale da giustificare il recesso da parte del promissario acquirente, se la regolarizzazione catastale può intervenire fino al momento della stipula del contratto definitivo.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.


Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23857

Interpretazione contrattuale (contratto preliminare di compravendita di immobili in costruzione) – canoni ermeneutici ex artt. 1362-1365 c.c. nonché canoni integrativi ex artt. 1366-1371 c.c

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.

Diritto UE

Corte di Giustizia dell’Unione europea, I Sezione, sentenza 4 settembre 2025, C-413/23 P

La qualificazione dei dati pseudonimizzati e l’estensione dell’obbligo di trasparenza informativa da parte delle istituzioni UE

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea affronta un tema delicatissimo per chi opera nella compliance e nella consulenza legale in materia di privacy: la qualificazione dei dati pseudonimizzati e l’estensione dell’obbligo di trasparenza informativa da parte delle istituzioni UE. Il cuore della decisione riguarda l’art. 15(1)(d) Reg. 2018/1725: l’obbligo di informare i soggetti interessati sui destinatari o categorie di destinatari dei dati personali, al momento della raccolta, indipendentemente dal fatto che i dati, una volta trasmessi, potessero risultare anonimi o meno per il destinatario. Questa è una regola di trasparenza sostanziale: l’interessato deve sapere, ex ante, chi potrà trattare i suoi dati, così da poter prestare un consenso informato o esercitare le proprie prerogative di autodeterminazione. Quanto precede tenuto conto che un dato pseudonimizzato resta personale per il titolare che detiene la chiave di ricomposizione, mentre per un destinatario terzo può assumere natura diversa a seconda delle misure organizzative e tecniche adottate. Tuttavia, ai fini dell’obbligo di informazione, conta la prospettiva del titolare, non quella del terzo che dovrà valutare se vi è o meno la concreta possibilità che un soggetto (il titolare, o un terzo con mezzi ragionevoli) possa risalire all’identità.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia impone grande cautela nell’uso di tecniche di pseudonimizzazione nelle procedure amministrative e nelle valutazioni di impatto, in quanto non è sufficiente isolare i dati identificativi e utilizzare codici sostitutivi: occorre valutare se, per il titolare, i dati restino comunque collegabili agli interessati. In tal caso, tutti gli obblighi di protezione e di trasparenza rimangono pienamente operativi. Per le istituzioni europee e le grandi organizzazioni, ciò significa rivedere le informative privacy nei processi complessi (es. consultazioni pubbliche, gare, procedure di indennizzo) e assicurarsi che siano sempre indicate tutte le possibili categorie di destinatari, anche partner tecnici e consulenti. La sentenza rappresenta un richiamo forte all’approccio sostanziale in materia di dati personali: pseudonimizzazione non equivale ad anonimizzazione, e la trasparenza è un prerequisito di legittimità. Per giuristi, DPO e consulenti occorre mappare con precisione i flussi di dati, valutare realisticamente i rischi di identificazione e garantire informative complete, senza confidare in soluzioni tecniche che possano “declassare” la natura dei dati. Una decisione che, pur calata in un contesto istituzionale specifico, ha effetti diretti anche per la prassi aziendale e la consulenza legale quotidiana.

Il tutto, considerando che, come indica il termine stesso, pseudonimizzare un dato è un procedimento che impedisce di identificare direttamente la persona cui si riferisce il dato, in quanto tali dati non possono essere attribuiti a un individuo specifico senza l'uso di ulteriori informazioni. Come indicato nella definizione di pseudonimizzazione inserita nel GDPR (articolo 4, comma 5), essa rappresenta il "trattamento dei dati personali tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile". Inoltre, il Considerando 26 del GDPR ricorda come "i dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile”.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 27 agosto 2025, n. 23954

Fallimento – Necessaria autorizzazione del G.D. per azione di responsabilità promossa dal Curatore nei confronti degli amministratori

In materia fallimentare, l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori per danni alla società fallita e ai creditori richiede l'autorizzazione del giudice delegato. La mancanza del previo parere del comitato dei creditori non inficia la validità del decreto di autorizzazione se non è stato reclamato, sanando eventuali vizi procedurali.

Diritto di famiglia

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25495

Scioglimento di unione civile – requisiti per riconoscimento assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, presenta un riepilogo dei principi alla base del riconoscimento dell’assegno nel matrimonio, che considera valevoli anche nelle unioni civili, vista l’applicazione del comma 6 art. 5 delle Legge sul divorzio (Legge 01 dicembre 1970 n. 898), precisando come la funzione assistenziale dell'assegno si identifica nell’inadeguatezza dei mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. La funzione compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico dipende dalle scelte connesse alla conduzione della vita comune e dal sacrificio di una delle parti nel fornire un apprezzabile contributo alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune.

La Suprema Corte afferma come “Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa” e come “Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”.

Diritto condominiale

Corte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 4008

Condominio – art. 1102 c.c., diritto di ciascun comproprietario ma divieto di alterazione della cosa comune o di compromissione del diritto al pari uso degli atri condomini

Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, apportandovi opportune modificazioni, purché non alteri la destinazione della cosa comune o comprometta il diritto al pari uso degli altri comunisti, secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c..


Tribunale di Rovereto, Sentenza, 1 agosto 2025, n. 193

Impianto fotovoltaico – art. 1102 c.c

Il Tribunale rammenta come l’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall’art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” e come, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative; solo nel caso in cui la realizzazione dell’impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condomino deve dare comunicazione all’amministratore e l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative (rispetto alla rimozione integrale dell’impianto, quale la sola riduzione del numero di pannelli installati) e può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.), in quanto un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz’altro un uso non consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.

Il Tribunale afferma che ridurre l’impianto fotovoltaico a una porzione di tetto corrispondente alla sua quota millesimale di edificio - oltre a porsi in contrasto con l’interpretazione consolidata dell’art. 1102 c.c., secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa e più ampia rispetto all’uso astrattamente riconducibile alla sua quota - rischia di impedire di fatto ai singoli condomini di trarre dal bene comune determinate utilità (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale si traduca nella realizzazione di un impianto sottodimensionato rispetto a un normale impianto a uso domestico).



Tribunale di Napoli, Sentenza, 25 agosto 2025, n. 7717

Responsabilità per danni a proprietà di altri condomini - individuazione dei soggetti tenuti a partecipare alle spese necessarie per la riparazione degli impianti di scarico

Il Tribunale sostiene che, in ragione della disponibilità della parte dell' impianto in capo al singolo condomino, quest'ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi dalla sua rottura.

Per fare ciò, il Tribunale parte dal presupposto secondo cui l'art. 1117 c.c. stabilisce, tra l'altro, che i tubi, ed i loro collegamenti, sono parti comuni "fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche", cosicché le tubazioni orizzontali si considerano appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare (appartamento o negozio) in cui sono situate, anche se la lesione viene riscontrata a livello della braga, ossia l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale - di pertinenza del singolo appartamento - e la tubatura verticale, che rientra nella competenza condominiale.