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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Civile, SSUU, Sentenza, 15 luglio 2025, n. 19596

Questione di legittimità costituzionale sull'esclusione del partner superstite omosessuale dalla pensione di reversibilità ex art. 13 r.d.l. 636/1939 per decessi anteriori alla legge n. 76/2016

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 13, r.d.l. n. 636/1939 nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della l. n. 76/2016, dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero.

Nel caso di specie, le SSUU avrebbero dovuto decidere la causa sulla base della disciplina dettata dall’articolo 13 del r.d.l. n. 636/1939, che non consentiva di estendere il diritto riservato al coniuge al partner superstite della coppia omoaffettiva che, pur avendo contratto matrimonio all’estero, si trovava all’epoca nella giuridica impossibilità di ottenere nell’ordinamento italiano il riconoscimento degli effetti del vincolo formalmente instaurato, nel rispetto delle regole di altro ordinamento. Per le SSUU tale normativa potrebbe tuttavia essere in contrasto con gli articoli 2, 36 e 38 Cost., in ragione dell’impegno assunto dalla Repubblica di tutelare all’interno delle formazioni sociali i diritti inviolabili della persona e di garantire l’attuazione della dimensione solidaristica che caratterizza lo Stato sociale. In particolare, alla luce di quanto affermato dalla Consulta (n. 148/2024, punto 11), il diritto alla pensione “può essere ricondotto nell’alveo di quelli fondamentali, in presenza dei quali diviene recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio” e, se così fosse, risulterebbe giustificato, in ragione della natura del diritto del quale si discute, un “intervento additivo … finalizzato a rendere omogenea la condizione della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso in cui alla prima sia stato impedito, in ragione della normativa vigente ratione temporis, il riconoscimento del vincolo contratto all’estero”.


Cassazione Civile, Sez. un., 7 agosto 2025, n. 22802

Decorrenza della prescrizione per la richiesta della rendita vitalizia riversibile INPS: distinzione tra datore di lavoro e lavoratore

Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, l. 12 agosto 1962, n. 1338 e ss. (per coprire i periodi non coperti da contributi in quanto questi sono stati omessi e sono oramai prescritti), il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi (quindi decorsi 5 anni dalla scadenza del previsto versamento); invece, la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della medesima legge (quindi dal decorso dei 10 anni dalla prescrizione dei contributi).


Corte Costituzionale, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 141

Blocco dei licenziamenti durante la pandemia: non è incostituzionale l'esclusione dei dirigenti

Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell'anno 2020, avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. L'esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici durante l'emergenza COVID-19 si basa sulla particolare autonomia di questa categoria e sulla coerenza con la disciplina ordinaria, configurandosi come una scelta legislativa proporzionata e giustificata rispetto all'equilibrio tra tutela occupazionale e libertà di iniziativa economica.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18399

Circolazione stradale – accertamento della dinamica del sinistro (con costituzione in giudizio della Compagnia assicurativa)

L'accertamento della dinamica del sinistro non è discutibile in sede di legittimità, per cui ogni ulteriore contestazione sul punto si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito, dal momento che lo stabilire quale sia stata la dinamica di un sinistro stradale; il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e il graduare le colpe dei corresponsabili sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Diritto condominiale

Tribunale di Napoli, Sentenza 23 giugno 2025, n. 6290

Il general contractor (art. 204 d.lgs. n. 36 del 2023) non esautora l’assemblea condominiale

Sono nulle le deliberazioni di assemblea condominiale che avevano approvato l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio (“lavori trainanti”) favorito fiscalmente dal c.d. bonus facciate, rimettendo al general contractor (contraente generale, per gestire i rapporti con le imprese esecutrici e i tecnici abilitati) ed all’amministratore la determinazione dei lavori a farsi. Il Tribunale sottolinea che “l’assemblea prima di fare eseguire e valutare uno studio di fattibilità dei lavori aveva stabilito di approvare l’offerta del General contractor, con la quale si prevedeva la sottoscrizione di un contratto di appalto integrato relativo, oltre che alla progettazione dei lavori, altresì alla loro esecuzione, ottenendo i necessari provvedimenti abilitativi”, e dunque “aveva già assunto l’impegno ad eseguire i lavori senza tuttavia conoscerne il contenuto e la fattibilità ai fini dell’accesso ai benefici fiscali statali”. Il Tribunale ricorda, infatti, come occorra sempre l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale.


Tribunale Monza, Sez. II, Sentenza, 1 luglio 2025, n. 1355

Condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni –ripartizione delle spese straordinarie

In materia condominiale, le delibere relative alla ripartizione delle spese straordinarie che violano i criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento sono da considerarsi annullabili e non nulle, pertanto vanno impugnate entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19600

Revocazione delle sentenze di legittimità – presupposti – contitolarità di conto corrente bancario

In tema di revocazione delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso. La Suprema Corte rileva come, nel caso concreto, la suddetta "mancata prospettazione della dimensione endofamiliare", configura una doglianza tendente a criticare la valutazione di un motivo del ricorso per cassazione fondata sull'omesso esame delle ragioni espresse dall'impugnazione.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 luglio 2025, n. 19844

Concordato preventivo – revoca ex art. 173 L.Fall

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 L.Fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 1521/2013), relativamente ai connotati di natura negoziale riscontrabili nella disciplina dell'istituto rilevano come, non escludono "evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia"


Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 11 agosto 2025, n. 23039

Azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. – Trascrizione dell’atto, conseguenze, fattispecie

In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 L. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferire a quest'ultimo effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come atto gratuito un contratto di compravendita che prevedeva, a titolo di prezzo, la cessione di un credito vantato nei confronti di un debitore già insolvente).

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 14 luglio 2025, n. 19334

Contratto preliminare di bene immobile – requisiti per la validità – non necessaria l’indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto

Nel contratto preliminare di vendita di bene immobile, l'indicazione del bene può essere anche incompleta e mancare dei dati catastali e degli altri elementi distintivi del bene, purché il bene sia determinato o determinabile, anche per relationem. Ai fini della validità del preliminare non è necessaria l'indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali.


Cassazione Civile, Sez. un., 11 agosto 2025, n. 23093

La rinuncia alla proprietà immobiliare: natura, effetti e autonomia causale dell'atto unilaterale ex artt. 827 e 832 c.c

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare 'trova causa', e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".


Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 16 luglio 2025, n. 19680

Vendite speciali di immobili (contratto preliminare di compravendita) – risoluzione del contratto per inadempimento – valutazione delle prove

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. D'altro canto, l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1, prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18405

Difformità e vizi dell’opera – rovina e difetti di cose immobili – qualificazione della responsabilità (responsabilità professionale)

La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, tale responsabilità si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 agosto 2025, n. 23881

Immissioni intollerabili, ex art. 2043 c.c. – immobile condotto in locazione – non rileva la responsabilità per danni da cose in custodia per l’attività illecita altrui

In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilità del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; è necessaria la prova della prevedibilità del pregiudizio. Non è configurabile una custodia dell'attività illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento è affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilità solidale del condominio

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415

Separazione o divorzio – validità degli accordi regolanti i rapporti patrimoniali tra coniugi se considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita

Gli accordi tra coniugi che regolano i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio sono validi se considerati meri contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19435

Cessione del credito – obbligo di informazione – segnalazione di inesistenza del credito ceduto

Il debitore ceduto, reso edotto della cessione del credito, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario per la mancata segnalazione dell'inesistenza del credito ceduto, non configurandosi un obbligo di informazione che aggravi la sua posizione, né una violazione del principio di correttezza e buona fede.