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Lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 31 ottobre 2024, n. 28171

La comunicazione scritta del licenziamento risulta valida se inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dall’azienda, anche se nel frattempo il lavoratore si è trasferito senza avvertire il datore

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che è valida l’intimazione del licenziamento se inviata presso l’ultimo indirizzo di residenza o domicilio conosciuto dall’azienda, anche se medio tempore il lavoratore si sia trasferito senza avvertire il datore.

Per la sentenza, infatti, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, per integrare detta circostanza, non è sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata, ma è, altresì, necessario l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, che dimostrano il perfezionamento del procedimento notificatorio. Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo raggiunta quest’ultima prova, rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità del recesso.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 11 novembre 2024, n. 28927

La mancanza della preventiva contestazione inficia l’intero procedimento disciplinare e comporta, in caso di licenziamento, il diritto del lavoratore alla reintegra

Nel caso specifico, una lavoratrice, ha impugnato giudizialmente un licenziamento per giusta causa irrogato senza alcuna preventiva contestazione di addebito.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in materia di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano.

Per la sentenza, infatti, la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, in assenza di contestazione si rientra nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, per cui l’art. 18, comma 4, L. 300/1970 prevede la tutela reintegratoria. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnato recesso.


Il datore di lavoro può effettuare controlli sui lavoratori durante l'uso dei permessi sindacali, anche ricorrendo a agenzie investigative, per verificare che il permesso venga utilizzato correttamente, ossia per svolgere attività legate al ruolo sindacale.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 12 novembre 2024, n. 29135

La Cassazione ha affermato che il diritto ai permessi sindacali è un diritto potestativo, ma il datore di lavoro può legittimamente effettuare controlli per verificare che tali permessi vengano usati correttamente. Tali controlli possono essere eseguiti anche tramite un'agenzia investigativa, senza violare la privacy del lavoratore, se effettuati in luoghi pubblici.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, contestando l'uso illegittimo dei permessi sindacali, quando risultò fuori regione per motivi personali invece che partecipare a riunioni sindacali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore e ha confermato la legittimità del licenziamento.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27607

L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d'azienda

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.

Il caso riguarda una lavoratrice che, a seguito di un cambio di appalto, era passata alle dipendenze della nuova società subentrante ed aveva fatto causa chiedendo il pagamento di differenze retributive.

La Corte d’Appello ha accolto la sua richiesta, riconoscendo che il cambio di appalto configurava un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con il conseguente diritto della lavoratrice di mantenere le condizioni previste dal contratto integrativo fino alla sua scadenza.

La Cassazione, confermando la decisione, ha ribadito che il cambio di appalto è generalmente considerato un trasferimento d'azienda, a meno che non emerga una discontinuità significativa tra le due imprese, come una struttura organizzativa autonoma da parte della società subentrante.

Se, invece, il trasferimento avviene senza modifiche sostanziali nei mezzi, beni e rapporti giuridici aziendali, si applica l’art. 2112 c.c., come nel caso in questione, dove l'unica novità era l’introduzione di nuove divise e cartellini di riconoscimento. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della società subentrante.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 12 novembre 2024, n. 29199

Obbligazioni propter rem - servitù per destinazione del padre di famiglia - servizio di portineria

La materiale assegnazione di una porzione di fabbricato al servizio di portineria può generare una servitù per destinazione del padre di famiglia, allorché le opere permanenti predisposte dall'unico proprietario preesistano alla costituzione del condominio, così configurando una situazione idonea a costituire servitù in forza dell'art. 1062 cod. civ.

La Suprema Corte precisa come: “nell'ipotesi in cui l'unico proprietario del fabbricato provveda ad un'espressa esclusione della condominialità dei beni adibiti a portineria ed alloggio del portiere, tale riserva non può tuttavia risultare idonea ad evitare la costituzione di una servitù in favore delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, per gli effetti dell'art. 1062 cod. civ. (v. in tal senso, Cass. n. 30302 del 2022, cit.; e ivi richiamata, Cass. 22/06/2022, n. 20145)”.


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 14 novembre 2024, n. 29379

Area cortilizia: presunzione di condominialità quale parte comune anche se sua sottrazione al comune godimento anteriore alla costituzione del condominio (cortile adibito a parcheggio pubblico)

La sottrazione di un'area cortilizia al comune godimento prima che venisse costituito il condominio con la compravendita degli appartamenti, non esclude la successiva presunzione di condominialità del cortile quale parte comune. Difatti, in tal caso, la sottrazione dell'area non muta le caratteristiche proprie di uno spazio la cui funzione essenziale è quella di fornire aria e luce agli edifici condominiali prospicienti.

La Suprema Corte afferma come: “l'assenza di una utilità in concreto dell'area non esclude la sussistenza della proprietà comune dello spazio, posto che l'art. 1117 c.c., nell'elencare le parti comuni dell'edificio - tra le quali rientrano anche i cortili - fa esclusivamente riferimento alla natura delle stesse, senza prevedere anche il requisito della loro concreta utilità per lo stabile. Utilità, peraltro, che nella fattispecie è intrinseca nella destinazione dello spazio a parcheggio, accertata dal giudice di merito e non espressamente contestata dall'ente odierno ricorrente.”, nonchè come “Tale interpretazione è conforme all'univoco principio di diritto in base al quale, in caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (ex plurimus, Cass. n. 21440 del 2022; Cass. n. 3852 del 2020; Cass. n. 26766 del 2014)..

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 8 novembre 2024, n. 28791

Opposizione allo stato passivo fallimentare contratto di conto corrente e contratto di apertura di credito: saldo passivo di conto corrente - mezzi di prova e strumenti valutativi a disposizione del giudice

L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per la ricostruzione delle movimentazioni di un rapporto di conto corrente. Il giudice può avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, quali contabili riferite alle singole operazioni, risultanze delle scritture contabili e ulteriori mezzi di prova offerti dalle parti, fino a ricorrere a una consulenza tecnica d'ufficio.

La Suprema Corte afferma che: “ […]"nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario": - "... l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)"; - gli estratti conto, infatti, "non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto"; - "essi - come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto" […]”.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2024, n. 29252

Contratto di locazione finanziaria, fideiussione - risarcimento dei danni (patrimoniale e non) da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi - dimostrazione del danno patrimoniale anche con prove presuntive

Il danno patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi può essere dimostrato anche attraverso prove presuntive. La vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti bancari, nonché la documentazione che evidenzia specifici atti di revoca dei finanziamenti successivamente alla segnalazione, costituiscono elementi indiziari sufficienti per stabilire il nesso causale tra la segnalazione a sofferenza e il danno subito dal soggetto segnalato.

La Suprema Corte precisa come “risultano integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione qualora determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, essendo state indicate "le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa" (Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. L, 04/03/2014, n. 4980; Cass., sez. 1, 07/03/2011, n. 5377; Cass., sez. 3, 17/05/2007, n. 11457).

Diritto fallimentare

Tribunale di Milano, 16 maggio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese

Liquidazione giudiziale - Liquidazione giudiziale di gruppo - Presupposti

In assenza della pubblicità prescritta dall'art. 2497 bis c.c., l'appartenenza a un medesimo gruppo d'imprese di più società delle quali è domandata la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 287 CCII può ricavarsi da indici di fatto quali la condivisione tra di esse di impianti produttivi, la preposizione delle stesse persone ai rispettivi consigli di amministrazione, nonché la circostanza che i relativi patrimoni siano stati incisi da operazioni svolte in esecuzione di un precedente strumento di regolazione della crisi.