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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione ordinanza n. 1476 del 15.01.2024

La giusta causa non è esclusa in assenza di danno per l’azienda

Ai fini del giudizio circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, va valutata, non già la presenza o meno di danno economico in capo all’azienda, ma l’incidenza della condotta del dipendente sul vincolo fiduciario.

La Cassazione rileva che, in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato, valutabile ai fini della legittimità o meno della sanzione, non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro; la condotta del dipendente va valutata sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, esaminando la legittimità del recesso con riferimento alla lesione, quale conseguenza del comportamento addebitato al dipendente, dell'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


Cassazione Civile ordinanza n. 1472 del 15.01.2024

Licenziamento - malattia e altro lavoro

E’ legittimo il licenziamento del dipendente che durante l’assenza per malattia pone in essere comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione lavorativa per la possibile o probabile protrazione dello stato di infermità.

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il lavoratore deve, in ogni caso, astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore alla corretta esecuzione dell'obbligazione principale dedotta in contratto. Per fare ciò, il dipendente in malattia è tenuto a rispettare pedissequamente tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui il lavoratore è obbligato.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, lo svolgimento di attività in periodo di assenza per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno e, quindi, sussiste non soltanto se l'attività extralavorativa abbia effettivamente provocato un'impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il dipendente si sia comportato in modo imprudente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


Corte Costituzionale sentenza n. 22 del 22.02.2024

Il licenziamento nullo porta sempre alla reintegra

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”.

Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.

Diritto condominiale

Cassazione Civile Sez. II, 15/02/2024, n. 4191

Allontanamento condomino da assemblea già iniziata – decorrenza termine impugnativa

Qualora un condomino ad un certo punto, nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale, si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sul quorum costitutivo tale circostanza, però, incide, altrettanto indiscutibilmente, su quello deliberativo relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno rispetto ai quali il singolo (oppure più condomini) abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e di non partecipare alla votazione. Rimane, infatti, del tutto irrilevante la possibile udibilità dall'esterno - da parte dei condomini preventivamente allontanatesi del locale di svolgimento dell'assemblea - delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito. Di conseguenza, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2., c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili non può farsi coincidere con quello del giorno di adozione della delibera sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condominio stesso non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo considerarsi assente.


Tribunale di Pescara, 06 febbraio 2024, n. 241

Condominio e il beneficium excussioni dei condomini in regola con il pagamento delle spese

Il Tribunale di Pescara in una recente decisione ha precisato che l’amministratore di condominio è il solo legittimato ad assolvere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c. e, in caso di inadempimento, quest’ultimo risponde nei confronti dei terzi, che abbiano subito un danno da ciò.

L’obbligo di cui trattasi comporta che i condomini in regola con il pagamento degli oneri condominiali possano essere aggrediti solo dopo che il creditore ha tentato, senza esito, di soddisfarsi nei confronti dei condomini morosi, essendo al creditore opponibile il beneficium excussionis.


Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2024, n. 826

Lavori straordinari in Condominio: le maggioranze assembleari necessari per l’approvazione della delibera

Il Tribunale di Salerno è recentemente intervenuto sulla questione dei lavori straordinari in condominio e dei quorum per l’approvazione della relativa delibera.

Innanzitutto, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che affinché una riparazione straordinaria possa essere considerata di notevole entità, ai sensi dell'articolo 1136 quarto comma c.c., con necessità di approvazione con maggioranza qualificata (superiore ai 500 millesimi), occorre fare riferimento non solo all’ammontare della spesa, ma anche al suo rapporto col valore dell'edificio ed alla ricaduta economica sui singoli condomini.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i lavori deliberati dal Condominio non potessero considerarsi di notevole entità, tenuto conto della loro tipologia (mera manutenzione conservativa) e dell'incidenza minima dei costi per unità immobiliare (il 7% del valore immobile).

Real Estate

Cassazione Civile Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36494

Dopo aver proposto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, il locatore ha interesse alla percezione del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna del bene

La Suprema Corte è recentemente intervenuta sul tema del diritto del locatore a vedersi riconoscere i canoni di locazione dal conduttore moroso sino alla riconsegna dell’immobile.

In particolare, la Corte ha ritenuto che, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.


Tribunale di Roma, Sez. X civile, 13 febbraio 2024

Bonus edilizi: il mutamento del sistema normativo non giustifica l’inerzia dell’impresa, che deve risarcire i danni subiti dal committente per il mancato bonus

Segnaliamo una interessante sentenza del Tribunale di Roma che ben rappresenta il contenzioso che nei prossimi anni verrà quasi certamente affrontato in tema di bonus edilizi.

La vicenda è la seguente: un Condominio ha convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice, chiedendo al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’impresa, oltre a condannarla al risarcimento dei danni.

L’impresa, infatti, si era impegnata ad eseguire i lavori di ristrutturazione a fronte di un corrispettivo in contanti pari al 10% dei lavori e della cessione a quest'ultima dei crediti fiscali maturandi per effetto della realizzazione della ristrutturazione della facciata.

Senonché i lavori non erano mai stati eseguiti, sebbene il Condominio avesse pure deliberato in favore dell’impresa un prestito “ponte”, per consentire l’avvio delle opere, offerta alla quale l’appaltatore non aveva neppure risposto.

L’impresa, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda del Condominio, adducendo a giustificazione della propria inerzia il mutamento della disciplina vigente, che avrebbe reso di fatto impossibile lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che la modifica dell’art. 34 del D.L. 34/2020 introdotta dal Decreto Sostegni ter ha certamente reso problematica l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo, facendo venire meno anche l'utilizzabilità degli acconti sui lavori appaltati, e ha reso inutilizzabili pure gli altri crediti che tali imprese avevano già accettato in pagamento, facendo affidamento non irragionevolmente sulla previgente disciplina.

Ciononostante, la prima premessa del contratto di appalto sottoscritto tra le parti prevede esplicitamente che il Condominio intendeva realizzare interventi i cui costi erano fiscalmente agevolabili dal "bonus facciate", fruendo dello sconto in fattura da parte dell’appaltatore, così conferendo rilevanza centrale, nell'assetto negoziale, alla questione della praticabilità dello sconto in fattura.

Non solo, il Tribunale capitolino ha rilevato che l’impresa non ha chiesto di dichiararsi la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ma ha unicamente eccepito la non colpevolezza dell’inadempimento, senza fornire alcuna giustificazione della propria inerzia.

E, dunque, il Tribunale di Roma ha dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento dell’impresa e riconosciuto in favore del Condominio la sussistenza di un danno da perdita di chance, e precisamente che il Condominio avrebbe potuto usufruire del bonus facciate qualora l'appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori, in modo da consentire al Condominio la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.

Il Tribunale, nel liquidare il danno, ha, però, riconosciuto con concorso colposo del Condominio, che benchè aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile, sostituendo l'appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale, non ha provveduto ad attivarsi in tal senso.


Cassazione Civile Sez. II, 1 marzo 2024, n. 5536

Nel contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto

La Suprema Corte, con una recentissima ordinanza, ha avuto modo di esaminare il contenuto del contratto preliminare di compravendita di un immobile, precisando gli elementi non indispensabili ai fini dell’identificazione del bene.

Dopo aver ricordato che in un contratto avente ad oggetto un immobile l’identificazione del bene è indispensabile ai fini della validità del contratto stesso (diversamente il contratto sarebbe nullo), ha ricordato che, in termini generali, l’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti (i dati catastali) o indiretti (il rinvio ad altre entità o rapporti o situazioni giuridiche), legali (imposti dalla legge) o convenzionali.

Il codice civile, infatti, non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili.

Fatta tale premessa, la Corte di Cassazione ha dapprima richiamato un risalente precedente (sentenza n. 7079/1995), secondo cui nel preliminare per l’identificazione del bene non è necessaria l’indicazione dei confini e dei dati catastali, dato che l’oggetto del contratto può essere identificato anche mediante altre clausole dello stesso.

Richiamando, poi, un ulteriore precedente (sentenza n. 11297/2018), ha ribadito che nel preliminare di compravendita immobiliare è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento a un bene determinato o, comunque, determinabile.

L’indicazione del bene, pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l’intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure “aliunde” o “per relationem”, logicamente ricostruibile.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile Sez. III, 22/02/2024, n.4756

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, deve provare l'esistenza della clausola che delimita il rischio

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.


Cassazione Civile Sez. III, 11/01/2024, n.1261

La clausola che delimita il rischio garantito nel contratto di assicurazione della vita non rientra nella tutela del consumatore contro le clausole abusive

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto, non rientrando nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in quanto l'art. 34 c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.

Diritto bancario

Cassazione Civile Sez. un., 29/01/2024, n.2607

Validità probatoria della stampa dei movimenti contabili di conto corrente ottenuta tramite home banking senza contestazioni della banca

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di homebanking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).


Cassazione Civile Sez. I, 26/02/2024, n.5064

Ripetizione di indebito proposta dal correntista, la prescrizione decorre per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo

Ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla Banca.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile Sez. I, 23/01/2024, n.2287

Per il riconoscimento del privilegio serve l'indicazione specifica del titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito

Ai fini del riconoscimento del privilegio, è necessario documentare in maniera specifica il titolo di prelazione e le ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito; in mancanza, conseguirà la degradazione del credito a chirografario.

Risarcimento danni

Cassazione Civile Sez. I, 21/02/2024, n.4648

Il numero di targa di un veicolo è un dato personale

La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e/o l’utilizzatore del veicolo e per questo assume un rilievo in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione di foto contenente tale dato non coinvolto nella segnalazione costituisce profilazione e non può essere diffusa senza il consenso dell’interessato


Corte appello Bologna Sez. II, 23/01/2024, n.152

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può essere superata solo in presenza di prova contraria rigorosa e convincente in relazione all'estraneità al sinistro

In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.