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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22368

Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – onere della prova

In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno – sia patrimoniale sia non patrimoniale – non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato; tuttavia, esso può essere dimostrato anche per presunzioni, potendo desumersi, tra l'altro, dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego o la mancata concessione di finanziamenti richiesti, quali indizi del peggioramento dell'affidabilità creditizia e della maggiore difficoltà di accesso al credito.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 23 giugno 2026, n. 21289

Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. – spese sostenute dal danneggiato per attività legale stragiudiziale

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., le spese sostenute dal danneggiato per attività legale stragiudiziale (nella specie, per diffide e assistenza in un procedimento amministrativo attivato a tutela del proprio fondo, esposto al pericolo di caduta di grondaie fatiscenti del vicino) costituiscono danno patrimoniale risarcibile, ove risultino necessarie, congrue e causalmente ricollegate alla condotta colposa del responsabile, non potendo essere considerate spese superflue ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2026, n. 18836

Onere della prova e nesso di causalità – Risarcimento dei danni

Nel giudizio di risarcimento danni promosso dai congiunti di militare deceduto per patologia asseritamente riconducibile all’esposizione ad uranio impoverito durante missioni all’estero, il nesso di causalità materiale tra attività di servizio e malattia costituisce elemento costitutivo dell’illecito e grava sempre sugli attori, anche ove la responsabilità sia inquadrata negli artt. 2087 o 2050 c.c.; i criteri del “più probabile che non” e della “probabilità prevalente” attengono soltanto alla valutazione della prova, senza determinare alcuna inversione dell’onere probatorio né la creazione di presunzioni di origine pretoria.