Responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive
In tema di responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive, l'istruttore e l'associazione sportiva non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatti imputabili agli allievi se manca la prova di una condotta negligente, imprudente o contraria alle regole da parte dell'allievo.
L'attività di ginnastica dolce, anche con l'utilizzo di strumenti come palline da tennis, non può essere considerata di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non sussiste responsabilità ex art. 2043 c.c. se l'istruttore ha agito con la diligenza richiesta.