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Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2023, n. 22338

Pubblicato in un articolo giornalistico l'indirizzo di residenza, tutti i soggetti coinvolti nella divulgazione illecita dei dati personali sono responsabili

L'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003, applicabile ratione temporis, secondo cui "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto (fattispecie relativa alla pubblicazione in un articolo giornalistico dell'indirizzo di residenza di una persona, che costituiva un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente alle esigenze informative dell'articolo pubblicato).


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20345

Il risarcimento del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli enti collettivi

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 06/07/2023, n.19202

Responsabilità precontrattuale e condizioni per l’estensione del risarcimento al pregiudizio legato alla rinuncia a stipulare un contratto diverso

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.