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Responsabilità civileTribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 14 gennaio 2026, n. 565

Responsabilità civile– danni da cose in custodia

La responsabilità per danni causati da cose in custodia non presuppone necessariamente un'azione negligente del custode (configurandosi come responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo mediante la prova del caso fortuito), avendo l'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia.

Eventi causati dalla condotta imprudente del danneggiato possono interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode, potendo quest’ultimo liberarsi dimostrando che l'evento è stato imprevedibile e inevitabile (perciò configurante il caso fortuito), anche a causa della condotta del danneggiato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 788

Assicurazione della responsabilità civile – infortuni non mortali – Interpretazione del contratto

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la somma assicurata esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente. Pertanto, se il contratto prevede che la misura standard dell'indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manca un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.