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Responsabilità civileCorte d'Appello Roma, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2024, n. 6856

Risarcimento da sinistro stradale – prove cd atipiche (anche raccolte in sede penale) - inapplicabilità estensivamente dell’art. 2054 comma 2 c.c

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, atteso che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (nel caso di specie verbale dei vigili urbani intervenuti subito dopo il sinistro e le deposizioni rese da testi oculari ai vigilanti, confermate successivamente nel procedimento penale), ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione. Così come, sempre in tema in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, è inapplicabile estensivamente la previsione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di veicoli coinvolti nell’incidente, ma rimasti estranei alla collisione, nell’ipotesi in cui non è stato accertato in concreto, come nel caso in esame, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (su tale ultimo punto la Corte d’Appello afferma che: “di nessun pregio è la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto è pacifica l'inapplicabilità del concorso, nell'ipotesi in cui non ci sia stato scontro tra i veicoli.”).


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 18/10/2024, n. 27069

Responsabilità per infortunio durante una partita di calcio amatoriale

In tema di attività sportiva esercitata in ambito amatoriale, la Corte di Cassazione ha considerato gli effetti di mancata stipula di polizza assicurativa a copertura di rischio legato ad attività sportiva svolta da associati e soglia di responsabilità per Gestori della stessa attività.

Questa sentenza sottolinea che in ambito di attività amatoriale calcistica la stessa pur se implica attività agonistica non viene ricondotta ad attività sportiva di tipologia intrinsecamente pericolosa, quale il rafting o manifestazioni di autovetture fuoristrada, e sottolinea alcuni principi chiave di diritto civile:

Ripartizione dell’onere della prova in caso di responsabilità contrattuale: Il creditore danneggiato (giocatore associato) deve solo dimostrare l'inadempimento, non anche l’eventuale vantaggio che avrebbe tratto dall’adempimento, spostando l’onere della prova sull’Associazione per dimostrare la non rilevanza del mancato adempimento.

Accettazione del rischio negli sport amatoriali: Partecipare a sport implica una consapevole accettazione dei rischi standard; pertanto, la soglia di responsabilità dei gestori (Comune e Associazione) è ridotta.

Illuminazione e sicurezza: Il requisito di custodia sui beni pubblici è ridotto in attività non intrinsecamente pericolose e in mancanza di prove tangibili di un difetto (in questo caso l’illuminazione del campo).

Il caso potrebbe avere implicazioni importanti per l’organizzazione di eventi sportivi amatoriali, indicando che le associazioni devono garantire una copertura assicurativa adeguata se promessa, altrimenti rischiano di incorrere in responsabilità risarcitorie.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre, n.26185

Liquidazione del danno da perdita parentale - sistema tabulare modulare a punti

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie.