Vai al contenuto principale
Diritto assicurativoIl regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 12/06/2023, n.16633

Violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente, lesione del diritto alla salute e violazione del diritto all'autodeterminazione

La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (nella specie, relativa alla richiesta da parte di un paziente della condanna al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali causati da un errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale, nonché di quelli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza del consenso informato, dato l'aggravamento, nei mesi successivi alle dimissioni, della sintomatologia dolorosa che l'aveva spinto ad effettuare l'intervento in questione, è stata ritenuta fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell'intervento pur correttamente eseguito).