Vai al contenuto principale
Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 agosto 2025, n. 23881

Immissioni intollerabili, ex art. 2043 c.c. – immobile condotto in locazione – non rileva la responsabilità per danni da cose in custodia per l’attività illecita altrui

In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilità del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; è necessaria la prova della prevedibilità del pregiudizio. Non è configurabile una custodia dell'attività illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento è affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilità solidale del condominio