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Responsabilità civileCorte di Cassazione, Sezione III, ordinanza, 29 aprile 2025, n. 11319

La Cassazione apre all’uso della Tabella Unica Nazionale per il danno biologico anche per sinistri precedenti il 5 marzo 2025. Non un’applicazione diretta, ma come parametro di uniformità

Importante sentenza per numerosi contenziosi oggi pendenti per il calcolo del risarcimento del danno biologico.

La Corte di Cassazione ha dato un’indicazione importante in materia invitando i giudicanti ad utilizzare come “parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni.

Quanto precede, nonostante il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, ne avesse disposto l’applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente” a tale data di entrata in vigore.

La TUN diventa quindi “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 del Codice Civile.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Ordinanza, 7 aprile 2025, n. 9083

Responsabilità civile – danni da cose in custodia – risarcimento dei danni propri dei parenti di vittima incidente sul lavoro

La domanda di risarcimento dei danni propri dei parenti di una vittima di un incidente sul lavoro (danni iure proprio) non è attratta dalla competenza del giudice del lavoro, ma appartiene alla cognizione del giudice ordinario, e l'eccezione di incompetenza per materia deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.

La Corte di Cassazione rileva come “la domanda ha ad oggetto danni propri dei parenti della vittima, e non iure hereditatis, e che, proprio per la natura dei danni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 907/2018), la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 22.01.2025) del 01 aprile 2025, n. 8541

Responsabilità civile – valutazione del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo

Agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la durata del processo presupposto va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda i propri precedenti orientamenti, conformi, sul punto “Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 2023; Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717.”