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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 10 aprile 2025, n. 9436

Successione, accettazione tacita dell’eredità – contratto preliminare di vendita beni immobili ereditari da parte dei chiamati all’eredità

La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 476 c.c.

La Suprema Corte ricorsa come “in presenza di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ., la risoluzione di diritto del contratto prescinda da un' indagine sulla rilevanza dell' inadempimento, già anticipatamente valutata dai contraenti, rilevando esclusivamente la sua sussistenza e imputabilità (Cass., Sez. 2, 3/7/2000, n. 8881; Cass., Sez. 3, 4/5/2005, n. 9275), con la conseguenza che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto se questo non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile (Cass., Sez. 2, 29/11/2024, n. 30714)” e come “poiché a norma dell'art. 2648 cod. civ., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione” dell’acquisto.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 28.03.2025) del 4 aprile 2025, n. 8918

Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convezione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.