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Obbligazioni e contrattiCass. civ., Sez. II, Sentenza, 10 aprile 2025, n. 9389

Risoluzione del contratto per inadempimento – qualificazione giuridica e poteri del giudice

La qualificazione giuridica del contratto, proposta dalle parti sia in primo grado che in appello, non vincola necessariamente il giudice; questi può attribuire al rapporto negoziale una differente qualificazione giuridica purché basata sugli stessi fatti e nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto.

La Suprema Corte precisa che “dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 8142 del 03/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007)” ed afferma i seguenti principi di diritto: “Ai fini della discriminazione tra compravendita e appalto, nei casi in cui la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assume un rilievo accessorio e strumentale" e "Ai fini della distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normale attività produttiva non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali, per adattarli alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, allorché le attività integrative (come l' installazione) siano meramente strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto economico sussistente tra valore della cosa e spese relative al compimento di tali attività integrative, si ricade nello schema della vendita".


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, (data udienza 11.03.2025) del 3 aprile 2025, n. 8802

Condizioni generali di contratto di trasporto aereo e acquisto online – Unione Europea: protezione del consumatore – clausola di proroga della giurisdizione

La clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali di uno Stato estero, inserita nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo e accettata mediante procedimento di acquisto online, è valida e vincolante ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, anche se il contratto non prevede prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.

La Suprema Corte afferma, infatti, che la “successiva giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di recepire ed applicare il principio affermato dalla Corte di Giustizia, come ad esempio Cass. n. 24632/2020, che ancorché in sede di regolamento di competenza, ed al fine di individuare sul territorio nazionale quale giudice fosse competente a decidere sulla domanda di compensazione pecuniaria, ha affermato che la domanda di pagamento dell' indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, con una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella da compiere per la contestuale domanda avanzata sulla base delle previsioni della Convenzione di Montreal (sostanzialmente adesiva al principio risulta anche Cass. S.U. n. 33002/2021)” e che la “inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all' indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022).”.