In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. È necessario che il locatore dimostri di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione, fermo restando l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma la “correttezza di quanto desumibile dalle riflessioni della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il locatore, il quale abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l'anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore; in tal caso, l'ammontare del danno risarcibile costituirà valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez. 3, n. 8482 del 5/5/2020), prime fra tutte l'utile che il locatore avrà ricavato (o che avrebbe potuto comunque ricavare con l'uso della normale diligenza) dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura e il (Cass., Sez. 6 - 3, n. 194 del 5/1/2023)” ed afferma che “Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prospettazione dell'eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore”.