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Diritto bancarioCorte di Giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 11 dicembre 2025, n. 767/24

Mutuo ipotecario stipulato tra consumatore ed istituto bancario – clausole abusive

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all'eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto.


Diritto UECorte di Giustizia U.E., Sentenza 04 dicembre 2025, relativa alle cause riunite C-580/23 e C-795/23

Diritto d’autore – mobili di casa e requisiti per essere opere tutelate

La Corte di Giustizia afferma che anche i mobili, come tavoli da pranzo o quelli modulari, possono essere tutelati del diritto d’autore ma se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa, occorrendo stabilire se elementi creativi dell’opera siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto, in quanto la loro originalità deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per giudicare quella di altri tipi di oggetti.

La Corte stabilisce che la stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti.


Diritto UECorte di giustizia U.E., Sentenza, 02 dicembre 2025, causa C-492/23

Responsabilità del gestore di marketplace

La Corte ha chiarito che il gestore di un marketplace non può godere dell'esonero di responsabilità previsto dalla Direttiva 2000/31 essendo titolare, ai sensi del GDPR, del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicitari pubblicati sul proprio sito.

Il gestore ha, infatti, l'obbligo di individuare gli annunci che contengono dati sensibili e di verificare che l'utente che si appresta alla pubblicazione sia effettivamente la persona i cui dati sono oggetto di diffusione. In caso contrario, il gestore ha il dovere di accertare che via sia stato un consenso esplicito alla pubblicazione, in assenza del quale quest'ultima deve essere rifiutata, a meno che non rientri in una delle eccezioni previste dallo stesso GDPR. Inoltre, il gestore deve provvedere a che gli annunci pubblicati sul proprio sito e contenenti dati sensibili non siano copiati e illecitamente diffusi da parte di altre piattaforme, mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie.