Liquidazione coatta amministrativa - inammissibilità del ricorso per cassazione
L'interpretazione delle comunicazioni intercorse tra commissario liquidatore e contraente privato (nella specie, lettere di "disponibilità al subentro" in un'impegnativa di prenotazione immobiliare) costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo violazione di legge, si risolva in una mera richiesta di riesame del significato e della portata degli atti privati, senza indicare specificamente quali criteri legali di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato.