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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 24 giugno 2026, n. 21449

Concordato preventivo – effetto esdebitatorio

In tema di concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, l'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184 L. Fall. opera esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali della società proponente il concordato e non si estende, in difetto di espressa previsione normativa, ai creditori di società da essa controllate, ancorché tra le due vi sia stretta interdipendenza economica o il credito verso la controllata sia garantito da beni della controllante.


Diritto fallimentareTribunale di La Spezia, 12 giugno 2026, Est. Gaggioli

Strumenti di regolazione della crisi – procedimento unitario – misure protettive

In tema di misure protettive, il concetto di "azioni esecutive e cautelari" di cui all'art. 54, comma 2, CCII deve essere interpretato estensivamente, senza che ciò possa ritenersi pregiudizievole per i creditori, alla luce della ratio dell'istituto, volta a consentire al debitore di conservare la disponibilità del patrimonio e dei beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, in funzione della presentazione di un piano di pagamento nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Rientrano, pertanto, nell'inibitoria non solo i procedimenti espressamente qualificati come esecutivi o cautelari dal codice di procedura civile o da leggi speciali, ma anche tutte le iniziative dei creditori idonee ad apporre, in tutto o in parte, un vincolo di indisponibilità sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ove incompatibili con la presentazione del suddetto piano di pagamento.