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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4367

Ammissione al passivo – azione di accertamento anche per successiva sentenza di condanna

Qualunque pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento di accertamento del passivo davanti al Tribunale fallimentare. Ciò vale anche per le azioni di accertamento che costituiscano presupposto per una successiva sentenza di condanna, le quali incidono inevitabilmente sulla massa dei creditori e sulla par condicio creditorum.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4346

Contratto di locazione ad uso abitativo – fallimento del locatore e subentro del curatore – autorizzazione del G.D. per rinnovo della locazione alla seconda scadenza quadriennale

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, ex art. 80, primo comma, L.F., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l’autorizzazione del Giudice delegato, secondo il principio generale di cui all’art. 560 c.p.c., in difetto determinandosi l’estinzione del rapporto.

La comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della suddetta previsione normativa.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 3 febbraio 2026, n. 2241

Ammissione al passivo fallimentare di crediti bancari – limiti probatori

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l'utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso.