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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 18 aprile 2025, n. 10307

Concordato preventivo in continuità aziendale – crediti sorti dopo la chiusura della procedura non beneficiano della prededucibilità c.c. “in funzione”

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, L.Fall.

La Suprema Corte afferma che “Nelle pronunce più significative si è detto a chiare lettere che la ragione per cui i crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo – ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dell'adempimento della proposta, pur se non espressamente contemplati nel piano medesimo – vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato, è che le nuove obbligazioni contratte dal debitore, "siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte " in funzione" della procedura" (Cass. 380/2018, che sul punto cita espressamente Cass. 17911/2016, ove però la prededuzione era stata espressamente condizionata alla previsione, nel piano, di quelle future obbligazioni; cfr. Cass. 12044/2018). Quelle pronunce sono state poi di recente richiamate da Cass. 43/2023 […]”.


Diritto fallimentareTribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno

Composizione negoziata – Misure protettive – Estensione ai terzi garanti

In tema di composizione negoziata della crisi, deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti, questi ultimi quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie, ed in quanto in concreto necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale.

Il Tribunale afferma ciò, allineandosi a quanto esposto in sede di memoria dai ricorrenti (“potendosi delineare una manovra di risanamento che si articolerà secondo una o più delle seguenti linee operative: 1. Ricerca di un accordo con il creditore procedente, eventualmente corredato da una componente di buona uscita in favore delle Società che hanno avviato il percorso della Composizione Negoziata, in funzione della valorizzazione dell’attivo immobiliare; 2. Attivazione di una procedura competitiva nell’ambito della composizione negoziata […]; 3. Individuazione di potenziali finanziatori interessati a finanziare le società in composizione negoziata nel riacquisto del credito sottostante, nella consapevolezza che la complessità dell’operazione implica condizioni finanziarie onerose, ma potenzialmente compatibili con le prospettive di continuità aziendale; 4. Selezione dei soggetti terzi disponibili all’acquisto del credito sottostante, con possibilità di strutturare l’operazione in modo da contemplare, ove possibile, anche in questo caso, una componente di buona uscita in favore delle ricorrenti”).