La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è presupposto di ammissibilità a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità
La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20%, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161) del pagamento.