Comunione ereditaria - impossibile la divisione di immobili abusivi o difformi
In tema di scioglimento della comunione ereditaria o ordinaria, la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato e la sua conformità oggettiva alle risultanze catastali costituiscono inderogabili condizioni dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione giudiziale di un immobile abusivo o privo della documentazione attestante il completamento dell'iter di sanatoria, né in assenza delle menzioni e delle attestazioni di corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati e le planimetrie depositate in catasto prescritte a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Tali carenze documentali, integrando l'ipotesi di una nullità formale e assoluta poste a tutela di superiori interessi pubblicistici e di contrasto all'evasione fiscale, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, e precludono l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che realizzi un effetto traslativo precluso alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.