Vai al contenuto principale
Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 giugno 2025, n. 16630

Giudizio e di opposizione allo stato passivo – eccezioni sull’indeterminatezza e nullità delle pattuizioni degli interessi

Qualora, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, siano state sollevate eccezioni riguardanti la indeterminatezza e nullità delle pattuizioni degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi su tali eccezioni. La mancata pronuncia comporta la cassazione del decreto impugnato.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 giugno 2025, n. 15684

Conto corrente bancaria con apertura di credito – requisiti per criterio di imputazione del pagamento degli interessi ex art. 1194 comma 2 c.p.c

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 6 giugno 2025, n. 15105

Rapporto di conto corrente bancario – Distribuzione dell’onere della prova – valutazione delle prove

La richiesta del tribunale alla parte attrice di fornire la prova positiva dei fatti costitutivi della propria pretesa, includendo la produzione dell'originale del titolo contraffatto quando questo non è nella sua disponibilità, rappresenta un rovesciamento degli oneri probatori contrari ai principi di distribuzione dell'onere della prova. In questi casi, l'onere di provare il corretto adempimento ricade sul debitore convenuto, in questo caso la banca negoziatrice, che deve dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta e fornire elementi per verificare la sussistenza o meno della contraffazione e la sua rilevabilità.