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Diritto bancarioIpoteca ed abuso edilizio – possibilità per il creditore non responsabile dell’abuso di proseguire l’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene immobile al patrimonio disponibile dell’ente pubblico - Confisca amministrativa ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente)

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 aprile 2025, n. 10933

La confisca edilizia non costituisce ostacolo all’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene, né comporta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria del creditore non responsabile dell’abuso, allorquando l’immobile venga acquisito al patrimonio disponibile dell’ente pubblico.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rammenta in primo luogo come “La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ed ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. 11. La Consulta, dopo aver ribadito che nella fattispecie è applicabile solo l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost.”.

La Suprema Corte ha ribadito che sarebbe irragionevole porre in capo al creditore ipotecario un qualsivoglia onere di continua vigilanza sull’immobile, volta a prevenire o a richiedere la cessazione, per il tramite dell’autorità giudiziaria, di quegli atti del debitore o di terzi idonei a causare la confisca del bene.

Pertanto, esclusa l’ipotesi in cui il bene venga acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico per la presenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione, con conseguente cancellazione in questo caso dell’iscrizione ipotecaria sullo stesso gravante, è ammessa la perseguibilità dell’azione forzata nei confronti del Comune, quale terzo acquirente dell’immobile ipotecato ai sensi dell’art. 602 c.p.c., con salvezza delle garanzie reali iscritte. In quest’ultima ipotesi, qualora l’immobile sia condonabile, resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di presentare, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, la domanda di concessione in sanatoria (in mancanza della quale ovvero in presenza di abusi insanabili, graverà sullo stesso un obbligo di demolizione, che dovrà risultare dall’avviso di vendita).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 aprile 2025, n. 9666

Contratti bancari – riconoscibilità degli errori

Un consumatore, nonostante la sua non professionalità in investimenti finanziari, è tenuto a riconoscere errori di chiara evidenza nell'indicazione dei valori di un titolo, ad esempio attraverso verifiche ordinarie su altre piattaforme che riportano le quotazioni corrette. Un crollo repentino e significativo del valore di un titolo può essere un indizio di errore riconoscibile con ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione ribadisce che “ove l'errore sia in astratto riconoscibile con l'ordinaria diligenza (non essendo necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto) è questione di fatto rimessa all'accertamento del giudice di merito, ed incensurabile con ricorso per cassazione se non per difetto di motivazione (Cass. 24738/ 2017)”, affermandosi che “in quanto gli obblighi informativi mirano a mettere al corrente il consumatore del tipo di operazione finanziaria e dei rischi che la stessa prospetta, e non anche ad indicare come riconoscere l'errore dell'altra parte, ossia come riconoscere l'errore in cui l'altra parte può incorrere nel fare una dichiarazione negoziale rilevante ai fini del contratto”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 02.04.2025) del 06 aprile 2025, n. 9060

Mutuo condizionato ex art- 474 c.p.c. – opposizione all’esecuzione

Il contratto di mutuo di cui al caso di spece, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare “il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali".(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, […] rilevando come nel caso di specie “la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.