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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 26.02.2025) del 28 marzo 2025, n. 8177

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – intermediazione finanziaria – nullità negoziali e valutazione delle prove

Nel caso di polizze assicurative a contenuto finanziario, il mancato conferimento di un incarico di prestazione di servizi di investimento da parte del cliente alla banca comporta l'inapplicabilità delle normative relative alla stipula di contratti-quadro (art. 23 TUF) e del regolamento attuativo dell'art. 21 TUF. Infatti, pur ipotizzando la natura finanziaria di una polizza, senza la suddetta prova, la banca è considerata come intermediaria della compagnia assicurativa, per cui non è richiesta la stipula del suddetto contratto.

Per la Suprema Corte, infatti: “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e, inoltre, le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 20713/2023; n. 28983/2023). Nel caso concreto, non risultano allegazioni specifiche afferenti alla questione del richiamato "rischio demografico", in ordine alla questione che sarebbe dirimente per qualificare il negozio invocato come contratto d'assicurazione, riguardo al carattere irrisorio o meno dell'indennizzo da versare in caso di morte dell'assicurato, come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 21022/2024)”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 12 novembre 2024) del 17 marzo 2025, n. 7141

Sanzioni amministrative ex art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) – interpretazione del regolamento interno dell’Istituto di Credito e natura delle sanzioni

In materia di sanzioni amministrative irrogate da istituti di vigilanza bancaria, per violazione delle norme prudenziali a contenimento dei rischi finanziari, l'interpretazione del regolamento interno di un istituto creditizio è demandata al giudice di merito, i cui accertamenti possono essere censurati in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che “come per i componenti del c.d.a. non muniti di delega, infatti, la responsabilità consegue alla violazione del dovere di "agire informati", cioè di conseguire costantemente una conoscenza adeguata delle scelte gestionali strategiche per poterle monitorare, ex art. 2381 ultimo comma cod. civ. (cfr. Cass. 28325/24 cit., 15585/2022, 24851/2019, 5606/2019 per i consiglieri non muniti di delega)”, in secondo luogo, che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte innanzitutto deve essere esclusa la natura penale delle sanzioni per cui è giudizio: le sanzioni previste dall'art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno, perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).” e, da ultimo, che “l'interpretazione del Regolamento della MPS, seppure assoggettato alle indicazioni strutturali prescritte per tutti gli Istituti di credito, resta un atto di natura privata e, come tale, la sua interpretazione è demandata al Giudice di merito, i cui accertamenti e valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.”.


Diritto bancarioEfficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario, rilevanza della messa a disposizione della somma e dell'obbligazione di restituzione anche in caso di contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, (data ud. 18 febbraio 2025) del 06 marzo 2025, n. 5968

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

La Suprema Corte afferma, infatti, che deve “escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.