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Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 18 aprile 2023, n.10294

Soggiace all’ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.


Diritto bancarioCorte d'Appello Firenze, Sez. II, sentenza 14 aprile 2023, n. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.