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Diritto bancarioTribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

Clausole abusive in favore del consumatore – vendita bene pignorato

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell’abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l’ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del procedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l’opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all’esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l’esecutato – consumatore, di proporre l’opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all’ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all’art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

  • le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull’accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
  • le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.

Real EstateCassazione Civile Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36494

Dopo aver proposto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, il locatore ha interesse alla percezione del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna del bene

La Suprema Corte è recentemente intervenuta sul tema del diritto del locatore a vedersi riconoscere i canoni di locazione dal conduttore moroso sino alla riconsegna dell’immobile.

In particolare, la Corte ha ritenuto che, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.


Diritto bancarioCorte di Cassazione, Sez. II sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023

Nullità di un contratto di finanziamento - Clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il  principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.


Diritto fallimentareCass. Sez. 1, 27 dicembre 2023, n. 35955

Fallimento in estensione del socio illimitatamente Responsabile - Termine – Perdita qualità socio

In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale (vedasi 147 L.F. comma 2) per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio a titolo personale in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall’iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l’interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.


Real EstateTribunale di Campobasso, 27 dicembre 2023, n. 1007

Ritardo nella riconsegna dell’immobile alla scadenza della locazione? Il locatore deve provare il danno patrimoniale subito

Il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte, ha ribadito che in caso rilevante ritardo nel rilascio dell’immobile alla scadenza della locazione, il conduttore è tenuto a versare al locatore il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna e a risarcire il maggior danno subito dal locatore.

Tale danno, però, non può essere riconosciuto automaticamente in ragione della ritardata consegna, ma è necessario che il locatore provi l’esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione, nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 35979

L'amministratore di condominio nominato con delibera illegittima continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio sino alla nomina del nuovo amministratore

In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e quindi quando non è ancora stata resa la sentenza dichiarativa dell’invalidità di tale delibera, l’amministratore nominato continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari.

Solo il giudice può accertare se permane in capo all’amministratore la legittimazione e tale accertamento non è soggetto ad eccezione di parte, dato che riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale.


Diritto bancarioCorte di Giustizia UE, 14.12.2023 nella causa C – 28/22

Consumatore – contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.


SuccessioniOrdinanza interlocutoria Corte di Cassazione, Seconda Sezione, Numero: 34852, del 13/12/2023, Presidente A. Carrato, Relatore G. Fortunato

Successioni "mortis causa" - trasmissione del ricorso alla Prima Presidente

In tema di successioni “mortis causa”, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto ovvero una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell’inventario.

In particolare:

se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;

se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;

se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c., ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.


Real EstateCassazione Civile Sez. III, ordinanza 7 dicembre 2023, n. 34370

Danno da infiltrazione: il risarcimento spetta il nuovo proprietario e non al precedente

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.


Real EstateCassazione civile sez. III, 05 dicembre 2023, n. 34010

Cassazione Civile Sez. III, 05 dicembre 2023, n. 34010

La Suprema Corte è recentemente intervenuta chiarendo che anche ai contratti di locazione per immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione stipulati dallo Stato o da Altri Enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dalla Legge n. 392/1978.

Ai sensi degli artt. 28 e 29 dell’anzidetta norma la protrazione del rapporto locatizio alle scadenze successiva alla prima deriva direttamente dalla legge e, pertanto, la disdetta da parte del locatore Stato o pubblica amministrazione dovrà avvenire per uno dei motivi espressamente previsti dall’art. 29 della Legge n. 392/1978.

A fronte di quanto sopra, ogni clausola che viola la norma imperativa sarà ritenuta nulla.