Composizione negoziata – cessazione misure protettive – Segnalazione per apertura liquidazione giudiziale
In tema di composizione negoziata, la cessazione delle misure protettive presuppone la verifica da parte del giudice, del caso anche in contraddittorio, circa l’avvenuta conclusione delle trattative per lo spirare del termine, sulla base della segnalazione e della richiesta dell’esperto di dichiararne cessati gli effetti. Nel caso in cui dalla relazione finale dell’esperto o dalle memorie dei creditori dovesse emergere lo stato di insolvenza irreversibile dell’imprenditore, la segnalazione del P.M. (art. 38 CCII) si verifica non nella fase negoziale della composizione negoziata ma nel caso in cui il presupposto soggettivo e oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale siano emersi nelle fasi giudiziali di cui agli artt. 19 e 22 CCII.