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Real EstateLa Corte di Cassazione torna sul tema delle distanze legali tra le costruzioni, ribadendo che esiste un’unica nozione di costruzione, ossia qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva utilizzata.

Cassazione Civile Sez. II, 28 luglio 2023, n. 23040

In tema di distanze legali, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo, sporgendone stabilmente, e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto, avente le suddette caratteristiche. Ai sensi della citata disposizione, esiste, dunque, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale non può essere modificata dai regolamenti comunali, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.


Diritto bancarioCassazione Civile, ordinanza n. 22563 26.07.2023, Sez. I (Pres De Chiara, Rel. Catallozzi),

Revocatoria ipoteca in caso di mutuo fondiario

La concessione di una ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2), legge fall. e in ogni caso ex art. 67, secondo comma, legge fall. Qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a riparare una esposizione debitoria presente su conto corrente e l’atto si inserisca all’interno di un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento della esposizione. La Corte ritiene non applicabile il richiamo all’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 39, quarto comma, t.u.b..


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2023, n. 22338

Pubblicato in un articolo giornalistico l'indirizzo di residenza, tutti i soggetti coinvolti nella divulgazione illecita dei dati personali sono responsabili

L'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003, applicabile ratione temporis, secondo cui "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto (fattispecie relativa alla pubblicazione in un articolo giornalistico dell'indirizzo di residenza di una persona, che costituiva un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente alle esigenze informative dell'articolo pubblicato).


Real EstateIn tema di pignoramento di immobili locati, se si verifica l’automatica cessazione della locazione, l’aggiudicatario del bene deve corrispondere al conduttore l’indennità per la perdita di avviamento, mentre il conduttore deve corrispondere il canone di locazione fino al rilascio.

Cassazione Civile Sez. III, 24 luglio 2023, n. 22166

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora l'immobile venga pignorato prima che si sia consumata la possibilità di esercizio della facoltà di disdetta immotivata alla seconda scadenza contrattuale e non abbia luogo la provocazione della rinnovazione della locazione tramite la necessaria autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 560 c.p.c., così verificandosi alla scadenza l'automatica cessazione della locazione, si deve ritenere che al conduttore, se ne ricorrano i presupposti, spetti l'indennità di cui all'art. 34 legge equo canone.

Ne consegue che l'acquirente dell'immobile in forza di decreto di trasferimento intervenuto prima della cessazione della locazione è tenuto a corrispondere l'indennità per la perdita di avviamento e la debenza della stessa quale condizione per il rilascio esclude che il conduttore sia tenuto alla corresponsione del maggior danno fino al rilascio, essendo invece tenuto solo a corrispondere l'ammontare di quanto dovuto a titolo di canone.


Diritto fallimentareCassazione Civile, 21 luglio 2023, n. 21864

Concordato preventivo in continuità

L’accesso a tale procedura è possibile solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali; non ricorre qualora, al momento della domanda, l’attività d’impresa risulti insussistente in quanto cessata.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 18 luglio 2023, n. 20888

La delibera, approvata a maggioranza, con la quale il condominio incrementi solo per alcuni condomini le spese di gestione dell’impianto di ascensore è nulla. Le successive delibere di ripartizione di spesa sono, invece, annullabili

È nulla la deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica del criterio legale dettato dall'art. 1124 c.c. (il quale già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all'altezza dei piani) richiede il consenso di tutti i condomini, e perciò una convenzione, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell'ascensore il criterio di riparto in base all'uso differenziato previsto dal comma 2 dell'art. 1123 c.c. Le successive deliberazioni, che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall'assemblea, sono, peraltro, annullabili, e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c..


Diritto bancarioLa Corte di Cassazione prenderà posizione sul valore probatorio degli estratti conto non cartacei stampati tramite il servizio home banking, sull’attribuzione di autenticità della videata, nonché sulla forma e sulla modalità con cui la Banca potrà contestare il documento estratto tramite l’home banking.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023 n. 20459

La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza la questione riguardante il regime giuridico e il valore probatorio degli estratti di conto corrente non trasmessi dalla banca, ma stampati direttamente dal cliente tramite servizio di “home banking”.

La Corte ha, infatti, rilevato che non si si rinvengono precedenti specifici della Cassazione sulla valenza probatoria degli estratti non cartacei, stampati dallo stesso archivio della banca, tramite il servizio di home banking e che è assolutamente ragionevole, stante la sempre maggiore diffusione di tale servizio telematico, che la questione potrà riproporsi in altre controversie.

Non solo, la Corte ha ritenuto necessario anche verificare:

  • l'utilizzabilità, anche per la copia telematica dell'estratto conto, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito;
  • la possibilità di attribuire autenticità alla videata in sé, o solo mediante ulteriori accorgimenti, individuandone, eventualmente, le tipologie;
  • la forma e la portata delle contestazioni che la banca è tenuta a muovere nei confronti di un siffatto documento di origine telematica.

La questione è certamente di significativa rilevanza, vista la diffusione degli strumenti telematici e la smaterializzazione degli estratti del conto corrente, che non vengono spesso più inviati al correntista in formato cartaceo.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 14/07/2023, n.20387

Titoli di Credito – Per esercitare l’azione causale il possessore del titolo deve promuovere l'offerta reale con il deposito del titolo in cancelleria

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20345

Il risarcimento del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli enti collettivi

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").


LavoroCassazione ordinanza 19514 del 10 luglio 2023

Il Condominio non è responsabile solidalmente con il Datore di Lavoro / Appaltatore per i debiti contributivi in favore dei Lavoratori operanti nel condominio in forza di contratto di appalto di pulizie, non esercitando attività di impresa

È di indubbio rilievo l’orientamento della Cassazione espresso nella ordinanza 19514/2023 depositata il 10 luglio e relativo al caso di due dipendenti della ditta di pulizie che lavorano in un condominio e che avevano denunciato il datore di lavoro per contributi Inps non versati. L’istituto di previdenza pretendeva la somma dal condominio perché non vi aveva provveduto la Srl presso la quale le due lavoratrici risultavano impiegate.

Nei giudizi di merito il Tribunale aveva accolto il ricorso del condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall’Inps, mentre la Corte d’appello lo aveva rigettato e riteneva che il condominio fosse tenuto a pagare.

La Cassazione cassa invece la pronuncia ed esonera dalla solidarietà il condominio in base alle seguenti motivazioni: il datore di lavoro che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale in base all’articolo 29 del Dlgs 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita ovvero il condominio. Tale disposizione individua, infatti, il debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro escludendo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. Il condominio, precisa la Cassazione, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini (Cassazione 177/2012; Cassazione sezioni unite 10934/2019) perché è un ente di gestione dei beni comuni. Pertanto, in capo al condominio, non sussistono i presupposti di operatività dell’obbligo di solidarietà.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, ordinanza interlocutoria 7 luglio 2023 n. 19394

La Corte di Cassazione si pronuncerà sull’idoneità di una semplice e-mail a fungere da prova scritta di un contratto di assicurazione o di una estensione di polizza

La Sezione terza civile della Suprema Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” del contratto di assicurazione.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a un furto di un rimorchio formulata da un assicurato, alla quale la Compagnia aveva negato la copertura.

L’assicurato ha contestato di aver ottenuto, prima del furto, l'estensione della polizza anche per questo tipo danno, come sarebbe dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra la società di brokeraggio, a cui si era affidato l’assicurato, e la Compagnia.

A seguito di una prima pronuncia da parte del Tribunale di Milano favorevole per l’assicurato, la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, fra tutto, che l’estensione della polizza non era stata oggetto di un documento scritto “tradizionale” e che, in caso di contratto da provarsi per iscritto, come quello di assicurazione, lo scambio di mail non potrebbe ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

L’assicurato ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso pongano la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c. e, pertanto, ha disposto l’esame del ricorso in pubblica udienza., rilevando che la questione, nella sua specificità, non risulta essere stata in precedenza esaminata dalla Cassazione.

Attendiamo, dunque, la pronuncia considerata l’importanza e possibile portata rivoluzionaria in tema di contratti assicurativi.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 06/07/2023, n.19202

Responsabilità precontrattuale e condizioni per l’estensione del risarcimento al pregiudizio legato alla rinuncia a stipulare un contratto diverso

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.