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LavoroTribunale di Pisa, Sez. Lavoro, sent. n. 800/2026

Licenziamento per giusta causa e controlli difensivi sulla posta elettronica

Il Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso di una dipendente licenziata per giusta causa per aver omesso, per oltre un anno, di comunicare al datore di lavoro che il figlio minorenne ricopriva un ruolo apicale in una società fornitrice, in potenziale conflitto di interessi.

Il controllo sulla casella e-mail aziendale, disposto dopo l'emersione di un fondato sospetto e circoscritto con parole chiave e limiti temporali, è stato qualificato come legittimo "controllo difensivo in senso stretto", estraneo al perimetro dell'art. 4 Stat. Lav., a condizione che riguardi dati successivi all'insorgere del sospetto e che la lavoratrice sia stata previamente informata (nel caso di specie, dal 18.10.2021) tramite policy aziendale idonea.

Il Giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità della prova, l'illecito amministrativo di data retention rilevato dal Garante Privacy.

Respinta anche la tesi del licenziamento ritorsivo, non avendo la ricorrente provato l'intento vendicativo come causa esclusiva del recesso.


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Diritto all’oblio – il ritardo di pubblicazione di una notizia può comportare il risarcimento dei danni

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6433 del 18 marzo 2026 è recentemente intervenuta su una vicenda legata al diritto all’oblio e alla responsabilità di un motore di ricerca per la mancata deindicizzazione tempestiva di contenuti online.

Il caso riguardava una persona coinvolta in un procedimento penale, concluso senza condanna, la quale aveva chiesto a Google la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni articoli che riportavano ancora quella vicenda.

Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo che la società aveva violato il diritto all’oblio, poiché aveva tardato a rimuovere alcuni contenuti, aveva tuttavia respinto la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che non fosse stata fornita una prova sufficiente del pregiudizio subito.

La Cassazione ha cassato questa decisione, ritenendo che la motivazione del Tribunale inadeguata e solo apparente. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, una volta accertata la violazione del diritto all’oblio, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare in modo più approfondito le circostanze del caso, considerando elementi come la diffusione delle notizie, la loro natura e il possibile impatto sulla reputazione dell’interessato, ed ha altresì evidenziato come il danno possa essere provato anche tramite presunzioni, senza necessità di una prova diretta.

Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, che dovrà riesaminare la questione.