Agente di commercio – storno di provvigioni - limiti
Nel rapporto di agenzia, lo storno delle provvigioni corrisposte in misura superiore a quella pattuita fra agente e preponente, è legittimo se gli storni sono connessi alla mancata esecuzione del contratto fra preponente e cliente, ma non sono mentre non è possibile se il contratto tra preponente e terzo non ha avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.