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ProvvigioniCassazione, Sez. Lav., Sentenza, 25 settembre 2025, n.26190

Agente di commercio – storno di provvigioni - limiti

Nel rapporto di agenzia, lo storno delle provvigioni corrisposte in misura superiore a quella pattuita fra agente e preponente, è legittimo se gli storni sono connessi alla mancata esecuzione del contratto fra preponente e cliente, ma non sono mentre non è possibile se il contratto tra preponente e terzo non ha avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.


Contratto di agenziaCassazione, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 25367

Contratto di agenzia: la forma scritta è requisito per la prova del contratto e non della sua validità

In tema di agenzia la forma scritta è requisito per la prova e non per la validità del contratto ed il requisito formale è integrato non soltanto dal documento contrattuale ma da qualunque atto dal quale sia desumibile il rapporto esistente tra preponente ed agente. La prova scritta può essere costituita dalle fatture emesse dall'agente per le provvigioni maturate, quando le fatture rappresentino tacita accettazione di misure provvisionali diverse da quelle originariamente pattuite, con pacifica protratta applicazione delle nuove previsioni provvigionali e quindi con prova inequivoca per facta concludentia, di conoscenza ed accettazione di entrambe le parti della nuova regolazione del rapporto. Irrilevante la mancata sottoscrizione di nuova pattuizione contrattuale.