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Servitù di passaggio – ampliamento coattivo di percorso pedonale in servitù carrabile
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 21 aprile 2026, n. 10494
In tema di servitù di passaggio, l'ampliamento coattivo di un percorso pedonale in servitù carrabile richiede: a) la preesistenza di una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento; b) l'assenza per il fondo dominante di uscita diretta sulla pubblica via (interclusione relativa); c) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante ovvero per le esigenze abitative del fondo stesso, intese come piena accessibilità alla casa di abitazione, alla luce delle condizioni di vita nel contesto storicosociale attuale. Ai fini di tali esigenze abitative non è necessario che il proprietario o l'utilizzatore dell'immobile sia portatore di handicap o affetto da ridotta capacità motoria, fermo restando che il passaggio imposto non deve comportare un sacrificio del fondo servente superiore al beneficio arrecato al fondo dominante.