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Gestione del personaleCommento alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1399 del 6 ottobre 2025

Trasparenza amministrativa e rispetto della privacy: necessario un giusto equilibrio

La divulgazione di dati personali di un lavoratore, quali nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, effettuata tramite pubblicazione “in chiaro” nell’Albo Comunale di una sentenza resa tra parti i un giudizio per mobbing avanti il Giudice del lavoro, costituiscono una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente, anche se la finalità della comunicazione era quella di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a D.Lgs n. 267 del 2000.

I passaggi più significativi:

  • I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione (Cass. Civ., SSUU, n. 30981 del 2017)
  • Costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013)
  • Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza
  • La pubblicazione dei dati personali nell'Albo del Comune, ivi compreso quello on-line, di un piccolo territorio è fonte di sicuro disagio e integra danno non patrimoniale.

Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 ottobre 2025, n. 26702

Installazione di ascensore o piattaforme elevatrici realizzati da uno o più condomini

L'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato per eliminare le barriere architettoniche deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., secondo il criterio del pari uso, conferendo a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.