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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 20 dicembre 2024) 03 marzo 2025, n. 5594

Responsabilità da sinistri stradali – concorso colposo della vittima nella causazione del danno – accertamenti del Giudice

In materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto. In particolare, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).

(v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804, resa in vicenda denunciante un grave vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; sempre a proposito dello specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, v., altresì, Cass., sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).

La Suprema Corte afferma, infatti, che “in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto (Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 23 gennaio 2025) del 01 marzo 2025, n. 5410

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza – accertamento dell’acquisto per usucapione - risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti

Nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla pubblica amministrazione in virtù di validi provvedimenti amministrativi quali la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di occupazione d'urgenza, al fine di conseguire l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene occupato, è necessario che la P.A. occupante alleghi e dimostri il previo mutamento della detenzione in possesso utile ad usucapionem ex art. 1141, secondo comma c.c.., attraverso attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore. Il semplice prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso non sono sufficienti.

La Corte di Cassazione ricorda come si debba provare “il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (così Cass. sez. 1°, ord. 12.12.2024 n. 32216 , proprio tra le stesse parti ed in fattispecie analoga; Cass. 7.6.2022 n. 18361; Cass. ord. 27.4.2018 n. 10289)” ed afferma ciò, nonostante ribadisca il principio di diritto secondo cui “ai fini della valutazione della sussistenza del mutamento di detenzione in possesso, è possibile valorizzare anche il compimento di attività materiali, qualora esse abbiano manifestato in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'esercizio di un potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32216 ; Cass. ord. 26.8.2021 n.23458).”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Responsabilità civile, risarcimento dei danni – valenza probatoria delle risultanze di perizia, precedentemente disposta in procedimento penale nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., nel successivo giudizio civile – incidente occorso in ambito lavorativo

La perizia disposta nel procedimento penale, se correttamente eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale e con possibilità per la parte di esercitare il diritto di difesa, può essere utilizzata come prova principale anche nel processo civile successivo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “Tale principio trova fondamento: da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; e dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti dei risultati di altre. [….] Dando applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019)


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 11 dicembre 2024) del 12 febbraio 2025, n. 3587

Prescrizione – richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come “per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 22 gennaio 2025) del 27 gennaio 2025, n. 1902

Responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia – esclusione di responsabilità del custode per caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato (condotta oggettivamente colposa del danneggiato)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è responsabile dell'evento lesivo dato dalla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche della stessa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non necessita di essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa.

Secondo la Corte di Cassazione “In definitiva, come le Sezioni Unite hanno di recente precisato (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". L'approdo, che viene qui ribadito, può dirsi compiuto con Cass. n. 11152/23: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”