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Nel caso l’immobile sia adibito a casa-alloggio per anziani, il contratto di locazione ha durata di nove anni
Tribunale Civile di Catania, Sez. V, 27 novembre 2023, n. 4828
Il Tribunale di Catania, aderendo ad un precedente della Corte di cassazione, ha ritenuto che la destinazione a casa-famiglia o residenza per anziani è una attività di tipo recettivo – alberghiero.
La casa riposo, infatti, offre all’ospite oltre all’alloggio presso la struttura, anche la prestazione accessoria, ma imprescindibile e qualificante, della fornitura di
servizi personali (i.e. dazione e manutenzione della biancheria da letto e da bagno, nel riassetto dei locali, nella attività ricreativa ecc.)
Il Tribunale di Catania ha, altresì, rilevato che, come per gli alberghi, anche per la casa di riposo sussiste la esigenza che venga garantita al conduttore una più lunga durata di esercizio, al fine di consentirgli la redditività degli investimenti, per poter ammortizzare i necessari costi.
Pertanto, anche alla casa di riposo è applicabile la durata novennale della locazione, di cui all’art. 27 comma 3 della legge 392/1978.