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Licenziamento – sussistenza del fatto
Corte di Cassazione ordinanza n. 30469/2023
In caso di licenziamento irrogato per un fatto sussistente ma non rilevante disciplinarmente il lavoratore ha diritto alla reintegra.
I giudici rilevano in via preliminare che la fattispecie dell'insussistenza del fatto si integra anche se la condotta contestata al lavoratore, pur esistente nella sua materialità, non presenta profili di illeceità.
La tutela reintegratoria - attenuata nel caso specifico - trova quindi applicazione non solo nel caso in cui il fatto non sia dimostrato nella sua materialità ma anche quando, per quanto sussistente, sia privo di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale necessaria da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare