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Il rifiuto di adempiere ad un provvedimento di trasferimento illegittimo deve essere proporzionato e valutato in base ai reciproci obblighi di correttezza e buona fede
Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21965
Il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione; è, infatti, necessaria una valutazione di tutte le circostanze concrete ed è necessaria una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti.
Deve essere quindi valutato non tanto il mero elemento cronologico, quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede.