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Destinazione immobile – Comodato – Revoca ad nutum
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza del 25 aprile 2026, n. 11135
La circostanza che l’immobile sia destinato ad attività commerciale (nel caso di specie a studio professionale) non è sufficiente per ritenere il relativo contratto di comodato soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività, restando dunque possibile la revoca ad nutum. A ragionar diversamente si arriverebbe all'assurda conclusione che se l’immobile è destinato per sua natura ad una determinata attività, commerciale o di altro tipo, il comodato diventerebbe ‘perpetuo’ per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile, espropriando di fatto il comodante.