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Rinnovo CCNL metalmeccanici artigiani

Pubblicato il 20 novembre 2024
Persona con casco protettivo salda una lamiera su un banco da lavoro in officina, tra scintille e bagliore azzurro

In data 19 novembre 2024 è stato rinovato il CCNL per i dipendenti di aziende metalmeccaniche artigiane.

L'accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2026.

Qui di seguito le principali novità:

  • incremento complessivo dei minimi salariali del 14,8%, che mira a contrastare l'inflazione e a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Per esempio, i lavoratori del settore ora beneficeranno di un incremento salariale di circa € 216;
  • riconoscimento dello scatto di anzianità anche per gli apprendisti​;
  • aumento delle ore di formazione da 8 a 16;
  • rinnovate anche le politiche di flessibilità lavorativa, potenziando il sistema della banca delle ore e la flessibilità dell'orario multi-periodale, per rispondere meglio alle esigenze produttive​;
  • introdotte nuove categorie professionali, che includono ruoli come il responsabile tecnico subacqueo e il supervisore subacqueo, per adeguarsi alle specificità di alcuni settori​;
  • definiti anche i dettagli per l'apprendistato, introducendo una maggiore chiarezza sulle condizioni di assunzione e il periodo di transizione per i lavoratori con qualifica tecnica superiore​;
  • significative novità sui contratti a tempo determinato:
  • per quanto riguarda il periodo di affiancamento:
  • è consentito fino a 120 giorni di calendario, sia prima dell'inizio dell'assenza del lavoratore sostituito che dopo il suo rientro al fine di un corretto passaggio di consegne;
  • è consentito in caso di malattie di lunga durata, definite come assenze superiori a 2 mesi;
  • in caso di assenza programmata per più congedi previsti dal d.lgs. 151/2000, è possibile sia l'affiancamento, sia la proroga del contratto fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi previsti per l’allattamento
  • sono previste specifiche causali per i rinnovi oltre i 12 mesi:
  • punte di intensa attività per richieste di mercato non gestibili con l'organico ordinario;
  • incrementi di attività per commesse eccezionali, termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di prodotti non standard;
  • necessità di professionalità specifiche non presenti in organico per commesse particolari.
  • Per quanto riguarda la durata:
  • è prevista una durata massima di 36 mesi, anziché i 24 previsti per legge,
  • oltre i 36 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto di 8 mesi massimo, da stipulare presso l’ispettorato del Lavoro con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
  • Stop and go: pare essere stata esclusa la necessità di stop and go tra più contratti a termine