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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 6 settembre 2023, n. 25969

Licenziamento disciplinare: nella valutazione della gravità del comportamento, si deve tenere conto anche del “disvalore ambientale” che la condotta può avere nel contesto lavorativo

In tema di licenziamento disciplinare ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il Giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà anche alla luce il disvalore ambientale che la stessa assume quando in virtù della posizione professionale rivestita può assurgere per gli altri dipendenti dell'impresa a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.

(nel caso di specie si trattava del licenziamento di una responsabile di punto vendita)


Il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, anche se le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 1° settembre 2023, n. 25603

Ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è però necessario che la parte individui specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato, che sono da ricondurre (a) ad un’obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell’ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro; (b) all’impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti; (c) all’insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento.


Cassazione Civile, Sez. Lav., 1° settembre 2023, n. 25645

E’ illegittimo licenziamento del lavoratore che timbra il badge elettronico per un collega se i dati derivanti dal sistema elettronico di controllo automatico a distanza non sono concordati né autorizzati

Le risultanze derivanti da un controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non sono utilizzabili per il licenziamento del lavoratore (dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore incolpato di avere effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente e giunta in orario successivo).

Cessazione e Indennità

Cassazione Civile Sez. Lav., 2 agosto 2023, n. 23547

Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

Diritto bancario

Cassazione Civile Sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977

La Corte di Cassazione, con una nuova pronuncia in tema di diritto dei consumatori, ha stabilito i seguenti principi di diritto

  • L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
  • È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.

La pronuncia è di grande interesse anche in relazione alla precisa disamina operata dalla Corte di Cassazione in merito alla normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo.

La sentenza, di grande attualità, si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione anche con la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9476 del 06.04.2023 di cui Vi abbiamo dato conto nel numero 0 della nostra newsletter.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile Sez. un., 29 agosto 2023, n. 25442

Se viene eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento è avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.”.

Oggetto del contrasto giurisprudenziale è la vecchia questione del se e in che termini il curatore fallimentare possa eccepire la prescrizione presuntiva per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c. (che disciplinano le prescrizioni brevi inferiori a cinque anni), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che costituisce l'unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta.

La complessa questione è stato oggetto di pronunce divergenti tra le sezioni della Corte e di pronunce difformi pure all’interno delle singole sezioni della Cassazione.

La Suprema Corte, dopo ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, risponde affermativamente sia alla prima questione, ossia la legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva, sia alla seconda questione, ossia la possibilità per il creditore di deferire al curatore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio.

La Suprema Corte ulteriormente argomentando, afferma anche che la dichiarazione del curatore di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante (ossia il curatore). Al contrario essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.

Real Estate

Cassazione Civile Sez. II, 31 agosto 2023, n. 25559

I presupposti per il corretto distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento centralizzato

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto che il singolo condomino possa distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale a condizione che dimostri che da tale distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa a carico dei rimanenti condomini.

L’onere della prova è a carico del condomino che intende procedere al distacco, il quale dovrà fornire specifica documentazione tecnica.

Qualora, però, l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco, il condomino non sarà tenuto alla prova.

Risarcimento danni

Cassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2023, n. 22338

Pubblicato in un articolo giornalistico l'indirizzo di residenza, tutti i soggetti coinvolti nella divulgazione illecita dei dati personali sono responsabili

L'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003, applicabile ratione temporis, secondo cui "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto (fattispecie relativa alla pubblicazione in un articolo giornalistico dell'indirizzo di residenza di una persona, che costituiva un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente alle esigenze informative dell'articolo pubblicato).


Cassazione Civile Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20345

Il risarcimento del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli enti collettivi

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").

Diritto assicurativo

Cassazione Civile Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25466

L'assicurazione della responsabilità civile per le auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata

L'art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica.


Il regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.