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Real EstateCassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22465

Mediatore immobiliare – domanda per pagamento provvigioni verso soggetti domiciliati in U.E.

In tema di domanda del mediatore immobiliare per il pagamento della provvigione, proposta nei confronti di venditore e acquirente domiciliati in altro Stato membro UE, la giurisdizione del giudice italiano non può essere fondata sulla competenza speciale in materia contrattuale ex art. 7, n. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, ove ricorrano i presupposti della disciplina speciale dettata per i contratti conclusi dai consumatori (artt. 17 e 18 dello stesso Regolamento).


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 25 giugno 2026, n. 21771

Compravendita immobiliare – contratto tra professionista e consumatore e giudizio di vessatorietà della penale

In un contratto di compravendita immobiliare tra un professionista (la società di costruzione) e un consumatore (la famiglia che andrà a vivere nella abitazione), si applicano le speciali tutele previste per i soggetti più deboli.

La clausola del preliminare di vendita che riservi al promittente alienante, nel caso di inadempimento imputabile a colpa dei promissari acquirenti, la possibilità di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, anche se costituente una porzione rilevante dell'intero prezzo, non si sottrae alla valutazione di vessatorietà, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, trattandosi di rapporto professionista-consumatore, al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in ragione del suo importo manifestamente eccessivo.


Real Estate

Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, Sentenza, 17 giugno 2026, n. 2156

Il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito l'irrevocabilità della scelta processuale in tema di inadempimento contrattuale, ribadendo l'incompatibilità e la non cumulabilità tra i rimedi del recesso con ritenzione della caparra confirmatoria e della risoluzione con risarcimento del danno. Così pronunciando sulla corretta applicazione del combinato disposto del comma secondo e del comma terzo dell'art. 1385 c.c. secondo cui, di fronte all'inadempimento di una delle parti l'altra può, a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra, ovvero chiedere la risoluzione (o anche l'esecuzione) del contratto e il risarcimento del danno, che in tal caso dovrà allegare e provare secondo le norme generali.