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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza (data udienza 9 gennaio 2025) del 18 febbraio 2025, n. 4146

Vendita beni immobili - azione di accertamento della donazione indiretta – imprescrittibilità dell’azione (eventuale problema di prescrizione dei soli diritti derivanti dall’atto dissimulato)

L'azione di accertamento della donazione indiretta (per vendita di beni immobili), anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.

La Suprema Corte precisa che: “L'azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivano dal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991). Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingue, concettualmente, dall'azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento. Inoltre, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c.”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 10 gennaio 2025) del 13 febbraio 2025, n. 3654

Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, "nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 12/12/2024) del 03 febbraio 2025, n. 2523

Leasing immobiliare – presupposti per le pretese risarcitorie dell’utilizzatore nei confronti di terzi

In materia di leasing immobiliare, l'utilizzatore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti di terzi solo nella sua qualità di detentore qualificato del bene oggetto del contratto di leasing. Tuttavia, tali pretese risarcitorie sono inammissibili se l'evento lesivo si è verificato anteriormente all'acquisizione della detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

La Suprema Corte afferma che “il senso di tale considerazione (e del riferimento, quale ragione ostativa, alla "sequenza temporale" degli eventi) non è quello di ritenere preclusa una tutela risarcitoria del possesso perché esercitata al di là del termine annuale di cui all'art. 1168 cod. civ., quanto piuttosto quello di escludere la titolarità in capo a Rem-Tec del diritto risarcitorio, per essersi il fatto costitutivo del credito risarcitorio determinato anteriormente all'acquisto, da parte della stessa, della detenzione del bene danneggiato” rammentando “il principio affermato da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 secondo cui " il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".”, nonché come “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).”