Inadempimento non di scarsa importanza del promittente venditore/venditore di immobile abusivo senza possibilità di regolarizzazione – Risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente/acquirente
Costituisce inadempimento di non scarsa importanza il comportamento di colui che prometta di vendere o, comunque, venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione.
La Suprema Corte afferma in particolare come: “Accertato, quindi, che il comportamento di colui che prometta di vendere o comunque venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione costituisce inadempimento di non scarsa importanza, sarebbe da ricercare solo quale sia la conseguenza di tale inadempimento in quanto per alcune pronunce sarebbe solo risarcitoria (Cass. n. 5898 del 24/03/04) mentre per altre (Cass. n. 28194 del 17/12/13) comporterebbe, oltre all'onere risarcitorio, anche la nullità dell'atto. Da quanto esposto dovrebbe comunque chiaramente discendere l'accoglimento della domanda di risarcimento danni che è agevolmente quantificabile in quello che era e sarebbe il valore attuale dell'immobile se, per come obbligo del venditore di bene abusivo, la concessione in sanatoria fosse stata in ipotesi rilasciabile”.