In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra sulla base dell’art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini.
Non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia sulla base dell’art. 5 D.Lgs. n. 80/1992, inoltrata a seguito del fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato D.Lgs.