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Diritto fallimentareTribunale Udine, 30 Novembre 2023 Seconda Sezione Civile

Concordato semplificato - creditore prelatizio – inammissibile soddisfazione parziale

Nel concordato semplificato i crediti prelatizi, in particolare quelli privilegiati, compresi quelli dello Stato, devono trovare necessariamente integrale soddisfazione nella proposta liquidatoria. Non è ammissibile la proposta di concordato che preveda la falcidia dei creditori prelatizi sulla base dell’assenza del richiamo normativo della norma presente invece nella disciplina del concordato preventivo.


Diritto fallimentareCass. Civ., Sez. 1, 28.11.2023, n. 32977

Fallimento – società agricola - presupposti

A fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la verifica va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.


Diritto fallimentareCass. Sez. III, 27 novembre 2023, n. 32969

Azione revocatoria – Valutazione elemento soggettivo nel caso di atto anteriore all’insorgenza del credito

La Sezione Terza ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la presente questione su cui è sorto contrasto: se l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore all’insorgenza del credito viene considerato come dolo generico (ovvero mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori) oppure dolo specifico (ovvero consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie


Diritto fallimentareCass. Civ., Sez. 1, 22.11.2023, n. 32455, Pres. Di Virigilio, est. Poletti

Fallimento – contratto di compravendita di immobile di proprietà di una S.r.l. concluso da amministratore già dichiarato fallito – opponibilità della carenza del potere rappresentativo

In tema di fallimento, sebbene sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell’amministratore fallito di una s.r.l., qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell’ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all’accertamento dell’insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell’avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo circa l’esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa nomina.