Opposizione allo stato passivo fallimentare – onere di produzione documentale sul ricorrente e decadenza
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intende avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall. La loro inosservanza è rilevabile d'ufficio, inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti e non può essere sanata tramite la concessione di un termine ulteriore per la produzione di documenti nuovi.