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Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. un., 29 agosto 2023, n. 25442

Se viene eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento è avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.”.

Oggetto del contrasto giurisprudenziale è la vecchia questione del se e in che termini il curatore fallimentare possa eccepire la prescrizione presuntiva per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c. (che disciplinano le prescrizioni brevi inferiori a cinque anni), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che costituisce l'unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta.

La complessa questione è stato oggetto di pronunce divergenti tra le sezioni della Corte e di pronunce difformi pure all’interno delle singole sezioni della Cassazione.

La Suprema Corte, dopo ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, risponde affermativamente sia alla prima questione, ossia la legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva, sia alla seconda questione, ossia la possibilità per il creditore di deferire al curatore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio.

La Suprema Corte ulteriormente argomentando, afferma anche che la dichiarazione del curatore di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante (ossia il curatore). Al contrario essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 28/08/2023, n.25361

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria --- Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità

La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l. fall.