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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 29 gennaio 2025) del 3 marzo 2025, n. 5565

Amministrazione straordinaria – mancata notifica del progetto di stato passivo – motivo di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall

La mancanza di notifica al creditore del progetto di stato passivo non comporta necessariamente l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni nel corso della procedura. Tuttavia, il vizio procedurale può essere dedotto come motivo di opposizione consentendo di rimediarvi in sede giudiziale.

La Suprema Corte espone come “Non v'è dubbio che - il procedimento d'opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 L.Fall., che integralmente lo disciplina, né l'introduzione di domande nuove né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); - nel procedimento d'opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell'opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la mutatio del petitum o della causa petendi tutte le volte in cui la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).” ma come il giudice di merito avesse omesso di verificare se ““accordo transattivo del 27.05.2020" aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovo e diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente, ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l'opponente, di un accordo che, senza mutare né il titolo né l'oggetto dell'obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile Cass. n. 37802 del 2022) l'ammontare dello stesso credito azionato con l'originaria domanda di ammissione, verificando, altresì, l'effettiva sussistenza (o meno) dell'evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di […..] al credito (all'applicazione delle penali per il ritardo) per la somma, nella misura ivi ridotta, di Euro [….]”.


Diritto fallimentareTrib. Verona, 26 febbraio 2025, Est. Attanasio

CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO - Conferma delle misure protettive - Segnalazione alla Centrale Rischi delle esposizioni del debitore

Nel corso della procedura concorsuale, sia nella fase prenotativa che successivamente, la segnalazione a sofferenza dell’esposizione debitoria costituisce un’eccezione, legata al verificarsi di eventi patologici che di per sé preludono, verosimilmente, ad un esito infausto del tentativo di risanamento. In questo contesto, pertanto, il rischio di una segnalazione a sofferenza è remoto ed ipotetico e non giustifica l’adozione di una misura cautelare.


Diritto fallimentareTribunale di Bergamo, 18 febbraio 2025

Composizione negoziata – misure protettive e misure cautelari

Le misure protettive possono essere concesse con efficacia erga omnes per la funzione loro insita volta a preservare il patrimonio della società da possibili aggressioni di terzi, mentre le misure cautelari vanno richieste indicando specificamente la ragione della cautela richiesta e il soggetto destinatario della medesima, per consentire al Tribunale di verificare l’effettività del periculum in mora paventato dalla ricorrente.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 16 febbraio 2025, n. 3890

Domanda di insinuazione c.d. “supertardiva” - sopravvenienza del credito ed imputabilità/non imputabilità del ritardo al creditore

Poiché i crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l'arco della procedura fallimentare anche per cause dipendenti da colpa del creditore si deve escludere la "sopravvenienza" del credito comporti automaticamente la non imputabilità del ritardo con il quale il creditore procede ad insinuare il credito stesso, sicché è ben possibile che il credito "sopravvenga" nel corso della procedura fallimentare a verifica dei crediti compiuta, ma che ciò accada per fatto imputabile allo stesso creditore che, in tal caso, non può soddisfarsi sull'attivo fallimentare, essendo quindi comunque necessaria una verifica caso per caso. Nel caso di specie si tratta di un credito derivante dall’applicazione di una sanzione amministrativa, in particolare da violazione dell’obbligo di acquisto di “certificati verdi”.