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Diritto fallimentareTribunale Roma - sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024

Amministrazione Straordinaria – Non ammissibilità revocatoria per compensazione di crediti sorti in epoca anteriore alla procedura

L’azione revocatoria fallimentare, avendo come presupposto il compimento da parte del debitore di atti di disposizione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum, è ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell’amministrazione straordinaria e coerenti con quella dell’eventuale fase liquidatoria.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 L. fall, non realizzando alcuna forma di pagamento.


Diritto fallimentareTrib. Bologna, 12 gennaio 2024 n. 248/2023

Liquidazione Giudiziale – Adozione misure cautelari – presupposti (sequestro) – tutela continuità aziendale

Le misure cautelari anche nel codice della Crisi mantengono sia la funzione di conservazione del patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, sia quella di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impresa, attraverso la continuità aziendale (tramite la disposizione dell’esercizio provvisorio e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori).