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Correttivo Codice delle Crisi – Novità in materia di composizione negoziata

  • Pubblicato il:  27 marzo 2025
  • Categoria:   Normative

Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata.

Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII):

  • Art. 12 CCII: chiarimento in merito all’accesso alla composizione negoziata: esso può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche - diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi - soltanto quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario;
  • Art. 13 CCII: viene richiesto all’esperto di: curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae con l’indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito; integrare i contenuti della scheda sintetica con l’indicazione degli esiti di quelle gestite. Si richiede ai soggetti deputati alla nomina dell’esperto di tenere conto, nell’individuazione del profilo professionale più adatto rispetto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite;
  • Art. 16 CCII: modifiche per quanto riguarda la figura degli esperti ( su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative). Con riferimento, invece, alla posizione delle banche e degli intermediari finanziari, vengono risolte le criticità applicative emerse rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell’accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito e che, nel corso delle trattative, la classificazione del credito va determinata effettuando una valutazione sulle concrete prospettive di risanamento dell’impresa e sulla situazione di difficoltà dell’impresa tale da far scattare la normativa prudenziale. Viene inoltre stabilito che l’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando atto delle specifiche ragioni alla base della decisione assunta. Infine, viene stabilito che la prosecuzione dei rapporti non è di per sé motivo di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari;
  • Art. 17 CCII: modifiche operate riguardo a molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese;
  • Art. 18 CCII: in materia di misure protettive e cautelari, intervento per risolvere le criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII ai sensi del quale, in presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive. Il nuovo Decreto, quindi: esplicita che anche i creditori bancari sono destinatari dei divieti di cui all’art. 18, comma 5, CCII; precisa che restano in ogni caso ferme le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; inserisce un nuovo comma 5 bis nell’art. 18 CCII prevedendo che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario.
  • Art. 19 CCII: modifiche apportate in relazione alle disposizioni processuali relative alla conferma o alla revoca delle misure cautelari e protettive;
  • Art. 22 CCII: modifiche in materia di autorizzazioni che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale dell’impresa (per esempio, specifica che nei finanziamenti autorizzabili rientra anche la richiesta di emissione di garanzie, ovvero autorizzazione da parte del Tribunale dell’accordo con la banca o l’intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese, ovvero specifica che le autorizzazioni concesse dal Tribunale possono essere attuate anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dal Tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto);
  • Art. 23 CCII: modifiche in tema di fase della conclusione delle trattative e alle consequenziali soluzioni percorribili dalle parti (per esempio, previsione che, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale di adesione dei creditori sia ridotta al 60%; ovvero introduzione della possibilità di raggiungere degli accordi transattivi con le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero ancora inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell’art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente);
  • Art. 25 bis CCII: interventi in relazione alle misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA;
  • Art. 25 ter CCII: modifiche in tema di compenso dell’esperto;
  • Art. 25 quinquies CCII: modifiche per i limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.